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Sentenza

Sentenza n. 5964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00256/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a interventi edilizi su immobile vincolato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato il diniego comunale del 23 luglio 2020 relativo alla domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004, dopo un’ordinanza di demolizione. L’appello deduceva error in iudicando e in procedendo, errata valutazione della documentazione, difetto dei presupposti, violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990 e degli artt. 3, comma 1, lett. d), 10 e 36 d.P.R. 380/2001. In particolare, l’appellante contestava la qualificazione degli interventi come nuova costruzione, sostenendo che si trattasse di demolizioni parziali e ricostruzioni con ricomposizione dei volumi di un fabbricato esistente, senza incremento volumetrico e con conservazione dell’organismo originario. Deduceva inoltre che i requisiti di mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, previsti per gli immobili vincolati, riguardassero soltanto la demolizione integrale e ricostruzione e non gli interventi parziali di demolizione e ricomposizione. Infine, sosteneva che le N.T.A. del P.G.T. consentissero la ristrutturazione edilizia degli edifici isolati non connessi all’attività agricola. Il Comune aveva eccepito anche l’improcedibilità per mancata impugnazione della nuova ordinanza di demolizione del 12 maggio 2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, prescindendo dalle eccezioni preliminari di rito perché le censure erano infondate nel merito. L’immobile ricadeva in zona agricola-produttiva E1 ed era sottoposto a vincolo paesaggistico. Per gli immobili vincolati, la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione deve essere compiuta applicando l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001: gli interventi di demolizione e ricostruzione sono qualificabili come ristrutturazione soltanto se mantengono sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non comportano incrementi di volumetria. Nel caso concreto risultavano modificati il sedime, la sagoma, i prospetti, le aperture finestrate, il tetto, l’impianto planimetrico e le caratteristiche planivolumetriche, con aggiunta di corpi, balconi, loggiati e torretta. Tali modifiche escludevano la riconducibilità dell’intervento alla ristrutturazione edilizia, anche in presenza di demolizioni soltanto parziali e anche qualora fosse stata dimostrata una riduzione volumetrica. La volumetria, infatti, costituisce soltanto uno dei parametri normativi e non è sufficiente a conservare la qualificazione di ristrutturazione in mancanza della permanenza dell’identità morfologica essenziale del manufatto vincolato. È stata quindi ritenuta adeguata e completa la motivazione del diniego comunale. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, […] gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

    Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, la qualificazione come ristrutturazione edilizia richiede la conservazione congiunta degli elementi identificativi essenziali dell’edificio preesistente, non essendo sufficiente l’assenza di incremento o la riduzione della volumetria.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa della domanda di permesso di costruire in sanatoria, la cui ammissibilità presuppone che l’intervento sia riconducibile a una categoria edilizia consentita.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale fondamento della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica relativa agli interventi eseguiti sull’immobile vincolato.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È indicato tra le disposizioni dedotte in appello, nel quadro della contestazione relativa alla necessità e al regime del permesso di costruire.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato dall’appellante tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la decisione ne ricavi una specifica regola autonoma.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato dall’appellante tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la decisione ne ricavi una specifica regola autonoma.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta adeguata e completa perché riferita agli elementi concreti che impedivano di qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia ammissibile su immobile vincolato.

Massime di principio

  • Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia soltanto se conservano sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, oltre a non comportare incrementi di volumetria.
  • La qualificazione di un intervento edilizio su immobile vincolato non può essere determinata esclusivamente sulla base del dato quantitativo della volumetria: anche una riduzione volumetrica non è sufficiente quando siano alterati il sedime, la sagoma, i prospetti o la configurazione planivolumetrica e tipologica essenziale del manufatto.
  • La presenza di demolizioni soltanto parziali non esclude l’applicazione dei limiti previsti per gli immobili vincolati, quando l’intervento complessivo determini la perdita dell’identità materiale e percettiva dell’edificio preesistente.
  • Il diniego di sanatoria è adeguatamente motivato quando individua e descrive gli elementi concreti — quali spostamento del sedime, modifica della sagoma e dei prospetti e diversa conformazione planivolumetrica — che impediscono di ricondurre l’intervento alla ristrutturazione edilizia consentita.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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