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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato formatosi con sentenza n. 1976/2021, pubblicata il 29/07/2021, nella causa iscritta al r.g. n. 11220/2015 del Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva il 16/06/21, notificata il 29/12/21 al MIUR, passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202305241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore differenze retributive pari a € 1.230,42. Una precedente sentenza di ottemperanza aveva ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni e aveva nominato un Commissario ad acta per il caso di inerzia. Il termine per l'adempimento spontaneo e i successivi solleciti rivolti al Commissario sono rimasti senza esito. L'Amministrazione ha dichiarato di avere dato piena esecuzione al giudicato, ma la documentazione prodotta comprovava soltanto il pagamento degli onorari professionali al difensore, non anche della sorte capitale dovuta alla ricorrente. Il Ministero ha inoltre imputato il ritardo alle tempistiche del MEF.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non provata l'integrale esecuzione del giudicato, poiché il pagamento delle spese legali non equivale al pagamento della somma capitale riconosciuta alla creditrice. Ha escluso che le tempistiche del MEF possano costituire una causa legittima di impedimento all'adempimento di un obbligo giudizialmente accertato. Ha rilevato una duplice inerzia: quella del Ministero, che non ha pagato entro il termine assegnato, e quella del Commissario ad acta, che non ha esercitato i poteri sostitutivi nonostante i solleciti. Il giudice ha quindi assegnato al Ministero e, per quanto di competenza, al Commissario un ultimo termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per pagare € 1.230,42, oltre interessi legali. Ha inoltre avvertito che, in caso di ulteriore inerzia, potrà sostituire il Commissario, porre le relative spese a carico dell'Amministrazione, applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, anche su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del pagamento delle spese legali non dimostra l'integrale esecuzione di una sentenza che abbia riconosciuto anche una somma capitale in favore della parte vittoriosa.
  • Le difficoltà organizzative o finanziarie interne all'amministrazione, comprese le tempistiche di un'altra amministrazione, non costituiscono causa legittima di impedimento all'esecuzione tempestiva di un obbligo di pagamento stabilito da un provvedimento giurisdizionale.
  • La nomina di un Commissario ad acta non esclude il persistente potere-dovere dell'amministrazione obbligata di adempiere spontaneamente al giudicato; si configura una concorrente responsabilità funzionale dell'amministrazione e del commissario per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve esercitare i poteri sostitutivi conferiti quando l'amministrazione rimane inerte, soprattutto in presenza di un obbligo di pagamento incontrovertibile e non complesso.
  • In presenza di una persistente inerzia nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine finale perentorio e preannunciare la sostituzione del commissario, l'applicazione di una penalità di mora e la trasmissione degli atti agli organi competenti per eventuali responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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