Sentenza del 20/12/2019 n. 34248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.F. ha impugnato il secondo avviso di accertamento catastale, avente lo stesso numero e riguardante gli stessi immobili del precedente avviso già annullato dalla CTP di Napoli. Ha sostenuto che il secondo atto fosse una mera reiterazione di quello già annullato e, pertanto, fosse coperto dal giudicato. Ha inoltre contestato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, l'illegittimità del procedimento di stima, la mancanza di sopralluogo e l'insufficiente motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso di B.F. Ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, poiché sufficientemente specifico. Ha escluso l'efficacia espansiva del giudicato formatosi sulla prima sentenza, rilevando che il secondo avviso, pur avendo lo stesso numero e riguardando la stessa fattispecie, conteneva un elemento nuovo e decisivo: l'allegata relazione di stima. Tale elemento rendeva il secondo atto nuovo e diverso dal precedente, annullato per difetto di motivazione. La Corte ha inoltre stabilito che, per gli immobili a destinazione speciale, è necessaria una stima diretta, ma non è indispensabile un sopralluogo, quando l'Ufficio disponga già di elementi documentali sufficienti. In ambito DOCFA, la motivazione è adeguata quando la diversa rendita dipende da una diversa valutazione tecnica dei dati oggettivi non contestati. B.F. è stato condannato al pagamento di 2.600 euro di spese, oltre agli accessori e all'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'atto di appello deve contenere motivi sufficientemente specifici, ma le disposizioni che prevedono decadenze o preclusioni devono essere interpretate restrittivamente, privilegiando l'accesso alla giustizia quando l'impugnazione consenta comunque di individuare le censure rivolte alla sentenza.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato vincola le parti rispetto all'oggetto e al titolo della decisione definitiva, ma non si estende automaticamente a un atto successivo che, pur riferendosi alla stessa fattispecie, presenti elementi nuovi e autonomi.
Disposizioni sulla legge in generale, art. 14
Le norme che stabiliscono eccezioni, decadenze o preclusioni non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti; ciò sostiene una lettura restrittiva delle regole sull'inammissibilità delle impugnazioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Normativa catastale in materia di fabbricati a destinazione speciale
L'attribuzione della rendita deve avvenire mediante stima diretta, cioè sulla base delle caratteristiche specifiche dell'immobile, ma la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo: può fondarsi su documentazione e dati già disponibili all'Ufficio.
Massime di principio
- Un secondo avviso catastale non è necessariamente nullo solo perché riproduce lo stesso numero e riguarda gli stessi immobili di un atto precedente annullato: se contiene elementi nuovi, come una relazione di stima precedentemente assente, può essere considerato un atto nuovo e autonomo.
- Il giudicato derivante dall'annullamento di un atto per difetto di motivazione non impedisce di regola all'Amministrazione di emanare un nuovo atto, purché questo corregga il vizio rilevato e non eluda altri limiti sostanziali o temporali.
- Per gli immobili a destinazione speciale è richiesta una stima diretta, ma il sopralluogo non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione indispensabile di validità dell'accertamento, se l'Ufficio dispone di dati documentali sufficienti e specifici.
- Nelle procedure DOCFA, se l'Ufficio non contesta i dati oggettivi indicati dal contribuente ma attribuisce una rendita diversa per una valutazione tecnica o economica differente, la motivazione può essere soddisfatta dall'indicazione dei dati e della classe attribuita.
- Se invece l'Ufficio modifica o contesta le caratteristiche fattuali dell'immobile dichiarate dal contribuente, l'avviso deve spiegare in modo più dettagliato le differenze riscontrate, così da consentire una difesa effettiva.
- La specificità dell'appello va valutata in concreto: non è necessaria una descrizione prolissa, purché dall'atto siano comprensibili le ragioni della contestazione e il giudice possa esercitare un effettivo controllo sulla decisione impugnata.
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