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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03997/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il giudizio trae origine da un avviso di addebito notificato dall'INPS per contributi dovuti alla gestione commercianti relativi al periodo gennaio 2009-dicembre 2014, per euro 14.539,54, nei confronti di un soggetto indicato come socio di una s.n.c. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto per l'impugnazione dell'avviso di addebito e ha affermato che l'iscrizione alla gestione commercianti per quel periodo era legittima; per il periodo successivo (1.1.2015-2.11.2016) ha invece esaminato il merito e ha escluso i presupposti dell'iscrizione d'ufficio, ritenendo non provata dall'INPS l'abitualità e prevalenza dell'attività. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato l'azione come opposizione all'avviso di addebito e che il ricorso introduttivo contenesse invece una autonoma domanda di accertamento negativo circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività dell'opposizione all'avviso di addebito per il periodo 2009-2014, notificato il 9.1.2015 e impugnato solo il 2.11.2016, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. La Corte ha ribadito che la cartella/avviso di addebito, quale atto amministrativo, non acquista efficacia di giudicato né rende irretrattabile il credito contributivo. Ha inoltre rilevato che per il periodo successivo il giudice di merito aveva correttamente verificato nel merito l'assenza dei presupposti dell'iscrizione, con esito sfavorevole all'INPS. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore dell'intimato; è stato disposto l'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    termine perentorio per l'opposizione in quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito

    l'opposizione all'avviso di addebito è soggetta a decadenza di quaranta giorni dalla notifica; decorso tale termine, la contestazione è tardiva e non può essere esaminata nel merito

  • art. 1, comma 203, l. n. 662/1996

    norma richiamata dal ricorrente come parametro per contestare i presupposti dell'iscrizione alla gestione commercianti; la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è il parametro dei motivi di ricorso dedotti, ma la censura è giudicata non idonea a scalfire la ratio decidendi

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta camerale e la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'opposizione all'avviso di addebito INPS deve essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica; oltre tale termine l'impugnazione è tardiva e non può fondare l'esame nel merito della pretesa contributiva per il periodo coperto dall'atto.
  • La cartella di pagamento o l'avviso di addebito, essendo atto amministrativo, non acquista efficacia di giudicato e non determina l'irretrattabilità sostanziale del credito previdenziale.
  • Chi ricorre per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la censura che non investe la base decisiva della decisione è infondata.
  • Quando la controversia riguarda periodi distinti, il giudice può dichiarare tardiva l'opposizione per il periodo coperto da avviso di addebito e, separatamente, esaminare nel merito la legittimità dell'iscrizione per il periodo successivo, nei limiti dell'interesse ad agire e delle allegazioni/prove delle parti.
  • L'iscrizione alla gestione commercianti richiede la verifica in fatto dei presupposti di abitualità e prevalenza dell'attività svolta; in difetto di prova da parte dell'ente previdenziale, l'iscrizione d'ufficio può essere dichiarata illegittima.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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