Cassazione Civile, Ordinanza n. 07834/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garanti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di tre fideiussori per il pagamento di euro 1.000.000,00, in quanto garanti di una società debitrice principale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo tra l’altro i garanti non legittimati a far valere la nullità antitrust delle fideiussioni perché non consumatori. La Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione degli ingiunti, dichiarando la banca decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., escludendo l’operatività della clausola derogatoria contenuta nelle condizioni generali e ritenendo che i garanti potessero dedurre la violazione della normativa antitrust, avendo la fideiussione riprodotto lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia. La banca ha proposto ricorso per cassazione con più censure: 1) errata interpretazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 2207/2005, sostenendo che la tutela antitrust dovesse essere circoscritta ai consumatori del mercato di riferimento; 2) errata qualificazione dei garanti come consumatori e violazione del giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova della qualità di consumatori; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla prova della standardizzazione della clausola, della condotta anticoncorrenziale e della partecipazione della banca all’intesa, evidenziando anche che le fideiussioni erano anteriori al provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005; 5) violazione dell’art. 1421 c.c. per avere la Corte d’appello espunto la clausola senza dichiararne espressamente la nullità; 6) violazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che il contratto dovesse qualificarsi come garanzia autonoma o comunque che la clausola attenuasse l’accessorietà della fideiussione, con conseguente inapplicabilità della decadenza; ulteriori censure sono state dichiarate nuove o inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, perché il precedente richiamato riguardava un diverso credito e quindi mancava l’identità del petitum e del rapporto giuridico; ha respinto il primo motivo ribadendo che la tutela antitrust spetta a tutti i soggetti del mercato che abbiano subito un danno dall’illecito anticoncorrenziale, non solo ai consumatori; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione sulla qualità di consumatori era stata affrontata dalla sentenza di merito solo ad abundantiam; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su deduzioni nuove e, in ogni caso, diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto, ribadendo che l’art. 2 l. n. 287/1990 colpisce anche le intese e i contratti a valle stipulati anteriormente all’accertamento dell’Autorità quando costituiscano applicazione di un’intesa posta in essere prima del negozio; ha ritenuto inammissibile il sesto motivo perché la diversa qualificazione del contratto come garanzia autonoma non risultava devoluta al giudice di merito. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione di merito, pur senza formalizzare la nullità, aveva operativamente espunto la clausola derogatoria all’art. 1957 c.c. in coerenza con l’orientamento poi consolidato dalle Sezioni Unite n. 41994/2021. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
La clausola derogatoria che esclude la decadenza del fideiussore va valutata alla luce della validità della fideiussione; nel caso concreto la Corte di merito ha considerato non operativa la deroga, con conseguente applicazione della decadenza per mancata tempestiva azione del creditore.
art. 2 l. n. 287/1990
Sono nulle le intese anticoncorrenziali che restringono in modo consistente la concorrenza; la tutela riguarda tutti i soggetti del mercato che abbiano subito un danno dall’illecito e non solo i consumatori.
art. 100 c.p.c.
La banca lo richiama insieme all’art. 2 l. n. 287/1990 per contestare la legittimazione dei garanti, ma la censura viene respinta perché la legittimazione dipende dal danno subito dall’illecito anticoncorrenziale.
art. 3 Codice del consumo
La qualifica di consumatore del fideiussore va valutata in concreto, in base alla riconducibilità del rapporto garantito all’attività professionale svolta dal garante, non per mera identità con la posizione del debitore principale.
art. 2 dir. 93/13/CEE
La Corte richiama il principio della valutazione concreta della posizione del garante ai fini della tutela consumeristica.
art. 2697 c.c.
La censura è inammissibile quando mira soltanto a contestare la valutazione delle prove o a chiedere una rivalutazione del fatto, senza una vera erronea ripartizione dell’onere probatorio.
art. 1421 c.c.
Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità solo se essa emerge dai fatti allegati e provati; la doglianza è inammissibile quando deduce per la prima volta in cassazione questioni non devolute nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure vengono utilizzate per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma vengono respinte o dichiarate inammissibili quando mascherano richieste di nuova valutazione del fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire per la nullità di un’intesa anticoncorrenziale spetta a chiunque, tra i soggetti del mercato, alleghi e provi uno specifico pregiudizio causalmente ricollegabile all’illecito, non essendo necessario rivestire la qualità di consumatore.
- Ai fini del giudicato esterno occorre l’identità di parti, causa petendi e petitum: il giudicato su un diverso credito, pur fondato sul medesimo rapporto di garanzia tra le stesse parti, non preclude la decisione su un altro credito derivante da rapporti giuridici distinti.
- La qualità di consumatore del fideiussore non dipende automaticamente dalla natura imprenditoriale del debitore principale, ma va accertata in concreto in base alla riconducibilità del contratto di garanzia all’attività professionale svolta dal garante.
- L’art. 2697 c.c. non può essere invocato in cassazione per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: la violazione è configurabile solo se il giudice abbia invertito o alterato l’onere della prova, non quando si contesti l’esito dell’apprezzamento delle prove.
- L’art. 2 l. n. 287/1990 colpisce non solo le intese formalmente negoziali, ma anche comportamenti coordinati e contratti a valle che costituiscano attuazione di un’intesa restrittiva della concorrenza, anche se il contratto sia anteriore all’accertamento dell’Autorità, purché l’intesa sia materialmente precedente al negozio contestato.
- In sede di legittimità non sono esaminabili questioni nuove, né nuove qualificazioni del contratto, se non devolute nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio.
- La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice solo quando i relativi fatti costitutivi emergano dagli atti e dal contraddittorio, non potendo la cassazione supplire a carenze istruttorie o a deduzioni tardive.
- Quando una clausola derogatoria della disciplina della fideiussione riproduce uno schema anticoncorrenziale vietato, il giudice può espungerla dal contratto e applicare la disciplina legale, anche senza una formula espressa di nullità, se la decisione è coerente con l’accertamento dell’invalidità della clausola stessa.
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