Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IMPOSTA DI REGISTRO - Atto di costituzione di diritto di superficie su terreno agricolo - Applicabilità imposta proporzionale 8% - Imposta proporzionale 15% - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a un atto di costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo. Il punto centrale è stabilire se l'atto debba essere tassato con l'aliquota proporzionale dell'8%, prevista per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, oppure con quella del 15%, prevista per gli atti relativi a terreni agricoli aventi effetto traslativo.

La decisione

È stata ritenuta applicabile l'imposta di registro proporzionale dell'8%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986. Non è applicabile l'aliquota del 15% prevista dall'art. 1, comma 3, perché tale disposizione riguarda esclusivamente gli atti con effetto traslativo, mentre la costituzione del diritto di superficie costituisce un diritto reale di godimento e non un trasferimento della proprietà del terreno.

Norme richiamate

  • DPR n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 1

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'8% agli atti costitutivi di diritti reali di godimento, tra cui rientra il diritto di superficie.

  • DPR n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 3

    Prevede l'aliquota del 15% per gli atti relativi a terreni agricoli con effetto traslativo. La norma non si applica alla mera costituzione di un diritto di superficie, poiché quest'ultima non trasferisce la proprietà del terreno.

Massime di principio

  • Per determinare l'aliquota dell'imposta di registro occorre qualificare giuridicamente l'atto, distinguendo tra costituzione di un diritto reale e trasferimento della proprietà o di altro diritto.
  • La costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo, in assenza di trasferimento della proprietà, rientra nella disciplina degli atti costitutivi di diritti reali di godimento ed è soggetta all'aliquota dell'8%.
  • L'aliquota più elevata prevista per i terreni agricoli con effetto traslativo non può essere applicata automaticamente a ogni atto riguardante un terreno agricolo: è necessario che l'atto produca effettivamente un effetto di trasferimento.
  • Nella valutazione fiscale devono essere considerate la causa concreta e gli effetti giuridici dell'atto, non soltanto l'oggetto materiale, quale il terreno agricolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.