Sentenza del 31/01/2017 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO - Atto di costituzione di diritto di superficie su terreno agricolo - Applicabilità imposta proporzionale 8% - Imposta proporzionale 15% - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a un atto di costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo. Il punto centrale è stabilire se l'atto debba essere tassato con l'aliquota proporzionale dell'8%, prevista per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, oppure con quella del 15%, prevista per gli atti relativi a terreni agricoli aventi effetto traslativo.
La decisione
È stata ritenuta applicabile l'imposta di registro proporzionale dell'8%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986. Non è applicabile l'aliquota del 15% prevista dall'art. 1, comma 3, perché tale disposizione riguarda esclusivamente gli atti con effetto traslativo, mentre la costituzione del diritto di superficie costituisce un diritto reale di godimento e non un trasferimento della proprietà del terreno.
Norme richiamate
DPR n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 1
Prevede l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'8% agli atti costitutivi di diritti reali di godimento, tra cui rientra il diritto di superficie.
DPR n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 3
Prevede l'aliquota del 15% per gli atti relativi a terreni agricoli con effetto traslativo. La norma non si applica alla mera costituzione di un diritto di superficie, poiché quest'ultima non trasferisce la proprietà del terreno.
Massime di principio
- Per determinare l'aliquota dell'imposta di registro occorre qualificare giuridicamente l'atto, distinguendo tra costituzione di un diritto reale e trasferimento della proprietà o di altro diritto.
- La costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo, in assenza di trasferimento della proprietà, rientra nella disciplina degli atti costitutivi di diritti reali di godimento ed è soggetta all'aliquota dell'8%.
- L'aliquota più elevata prevista per i terreni agricoli con effetto traslativo non può essere applicata automaticamente a ogni atto riguardante un terreno agricolo: è necessario che l'atto produca effettivamente un effetto di trasferimento.
- Nella valutazione fiscale devono essere considerate la causa concreta e gli effetti giuridici dell'atto, non soltanto l'oggetto materiale, quale il terreno agricolo.
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