Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30309/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per corrispettivi asseritamente dovuti in base a rapporti commerciali documentati da fatture e bolle di consegna. L'intimato aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del tribunale adito e contestando l'esistenza del credito. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza, ritenendo che il credito fosse illiquido perché documentato solo da fatture e non da elementi oggettivi idonei a renderlo determinato o determinabile, e aveva dichiarato competente il Tribunale di Avellino. La società ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo violazione dell'art. 1498 c.c., sostenendo che, trattandosi di vendita, il pagamento dovesse avvenire al domicilio del venditore e quindi dovesse radicarsi la competenza davanti al Tribunale di Pordenone. Ha inoltre contestato l'inammissibilità del ricorso eccepita dalla controparte. La resistente ha resistito con memoria.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso e ha confermato la declaratoria di competenza del Tribunale di Avellino. Ha ritenuto infondata la censura fondata sull'art. 1498 c.c., perché tale norma presuppone la liquidità del credito, requisito escluso dal giudice di merito e non desumibile dalla sola produzione di fatture e bolle di consegna. La fattura, infatti, è solo documento contabile e non prova né l'esistenza né la liquidità del credito ai fini della competenza territoriale. La Corte ha anche precisato che la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali non trasforma la fattura in prova della liquidità del credito. È stata quindi confermata la competenza del giudice di Avellino, con rimessione delle parti davanti a quel tribunale e termine di 60 giorni per la riassunzione. Spese all'esito e applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1498 c.c.

    La regola del pagamento al domicilio del venditore opera solo per crediti liquidi; non può essere invocata quando il credito sia illiquido e la sua misura non sia ancorata a dati oggettivi.

  • art. 1182 c.c., comma 3

    È richiamato in parallelo all'art. 1498 c.c. come disposizione che riguarda i crediti liquidi; la liquidità deve essere oggettiva e non risultare dalla sola indicazione unilaterale del creditore.

  • art. 2710 c.c.

    La fattura è mero documento contabile che può fare prova dei rapporti tra imprenditori, ma non assume natura contrattuale né prova da sola l'esistenza o la liquidità del credito.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    La disciplina dei pagamenti nelle transazioni commerciali equipara la trasmissione della fattura all'atto di costituzione in mora, ma ciò non implica che la fattura provi di per sé la liquidità del credito.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale nei crediti di denaro, le norme che fanno riferimento al luogo di pagamento presuppongono che il credito sia liquido o comunque determinabile su basi oggettive; la mera indicazione dell'importo da parte dell'attore non basta.
  • La fattura commerciale è un documento contabile e non un atto contrattuale: da sola può corroborare i rapporti tra imprenditori, ma non è idonea a dimostrare né l'esistenza né la liquidità del credito quando tale profilo sia contestato.
  • In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione provvisoria di liquidità compiuta nella fase monitoria non vincola il giudice dell'opposizione e può essere superata dalle contestazioni dell'opponente.
  • La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali non equivale a una presunzione di liquidità del credito; la mora può operare anche su crediti illiquidi, almeno nei limiti del credito riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.