Sentenza del 02/06/2016 n. 405 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Regime del deposito doganale - Regime di transito esterno - Nascita di un'obbligazione doganale e inadempienza di un obbligo - Esigibilità dell'IVA - Iscritte nella contabilità di magazzino con un ritardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava merci non comunitarie sottoposte a regimi doganali di deposito doganale e transito esterno, successivamente riesportate. Alcune merci erano state iscritte nella contabilità di magazzino con ritardo, determinando, ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale comunitario, la nascita di un’obbligazione doganale. Si chiedeva se tale obbligazione comportasse anche l’esigibilità dell’IVA all’importazione e, in caso affermativo, se l’IVA eventualmente versata potesse essere rimborsata.
La decisione
La Corte ha stabilito che l’IVA non è dovuta sulle merci non comunitarie riesportate quando, al momento della riesportazione, esse non sono state svincolate dai regimi doganali applicabili, ma vengono svincolate proprio in occasione della riesportazione. La nascita dell’obbligazione doganale per inosservanza di un obbligo ai sensi dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 non determina automaticamente l’esigibilità dell’IVA, poiché non si realizza l’importazione rilevante ai fini IVA e non vi sono debitori dell’imposta. Di conseguenza, non è applicabile il rimborso previsto per un’IVA indebitamente riscossa: l’imposta non era dovuta in origine.
Norme richiamate
Articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE
«non è dovuta l’IVA su merci non comunitarie riesportate» quando non sono state svincolate dai regimi doganali applicabili alla data della riesportazione
La mera nascita di un’obbligazione doganale derivante dall’inadempimento di un obbligo doganale non basta a far sorgere l’IVA, se le merci restano nei regimi doganali e sono riesportate senza essere immesse nel circuito economico dell’Unione.
Articolo 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario
La violazione o l’inosservanza di un obbligo relativo a un regime doganale può far sorgere un’obbligazione doganale, ma tale obbligazione non comporta automaticamente l’esigibilità dell’IVA all’importazione.
Articolo 236, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005
Il rimborso presuppone che l’importo sia stato effettivamente riscosso senza essere dovuto. Non è applicabile quando l’IVA non era dovuta ab origine e non esistono debitori dell’IVA.
Articolo 61 della direttiva 2006/112/CE
L’IVA all’importazione diventa esigibile in relazione all’uscita delle merci dai regimi doganali rilevanti. Se le merci sono riesportate senza essere state svincolate da tali regimi, non si realizza il presupposto dell’IVA all’importazione.
Massime di principio
- La nascita di un’obbligazione doganale per una violazione formale o procedurale non implica automaticamente la nascita di un debito IVA.
- Per l’IVA all’importazione occorre verificare separatamente se le merci siano state immesse nel territorio economico dell’Unione o svincolate dal regime doganale in modo rilevante ai fini IVA.
- Quando merci non comunitarie restano soggette a un regime doganale sospensivo e vengono riesportate, l’IVA normalmente non è dovuta, anche se è sorta un’obbligazione doganale per un inadempimento.
- Il ritardo nella registrazione o nell’adempimento di obblighi di magazzino può generare conseguenze doganali, ma non deve essere automaticamente trattato come un’importazione ai fini IVA.
- Il rimborso dell’IVA presuppone un’imposta effettivamente versata e non dovuta; se l’imposta non era giuridicamente esigibile, la questione va qualificata come assenza del debito IVA, non necessariamente come rimborso di un tributo indebitamente riscosso.
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