Sentenza del 02/06/2016 n. 392 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozioni di "soggetto passivo dell'IVA" e di "attività economica" - Art. 24, par. 1 - Nozione di "prestazione di servizi" - Opere di ingegneria rurale. Opere di ingegneria rurale - Costruzione e isterilimento di un sistema di smaltimento delle acque da parte di una società commerciale senza fini di lucro - Effetti del finanziamento delle opere tramite aiuti di Stato e dell'Unione europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti chiedevano di detrarre l'IVA assolta sulle fatture relative alla costruzione delle opere di ingegneria rurale. L'amministrazione fiscale aveva negato la detrazione ritenendo che la costruzione e la gestione delle opere non costituissero un'attività economica né una prestazione di servizi, poiché finanziate in larga parte da aiuti pubblici, esercitate da società senza scopo di lucro, remunerate mediante un canone modesto e collegate anche ad obblighi legali di manutenzione. La Corte di giustizia doveva stabilire se tali elementi escludessero la qualifica di soggetto passivo IVA e l'esistenza di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.
La decisione
La Corte ha dichiarato che la gestione delle opere costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, anche se l'attività è accessoria, non lucrativa, finanziata in misura rilevante da sovvenzioni pubbliche e produce soltanto un canone di importo ridotto, purché tale canone sia riscosso con carattere di stabilità. La gestione costituisce inoltre una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 24, purché esista un nesso diretto tra il servizio e il canone e quest'ultimo rappresenti il controvalore effettivo del servizio. Il fatto che l'attività adempi a obblighi di legge non esclude tale qualificazione. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente l'effettività del nesso diretto, l'eventuale natura solo parziale del canone e l'assenza di una costruzione artificiosa finalizzata esclusivamente a ottenere un vantaggio fiscale.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
L'IVA si applica quando esiste una prestazione resa da un soggetto passivo in cambio di un corrispettivo.
Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
La qualifica di soggetto passivo dipende dall'esercizio indipendente di un'attività economica e non dal perseguimento di un profitto, dalla forma societaria o dal risultato economico.
Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
La gestione e manutenzione delle opere, non costituendo una cessione di beni, rientra nella nozione ampia di prestazione di servizi.
Articolo 16 della legge ungherese sull'IVA
Ai fini della cessione di beni o della prestazione di servizi non rileva il fatto che la stessa avvenga sulla base di un contratto, a norma di legge o di provvedimenti regolamentari.
L'esistenza di un obbligo legale non impedisce di qualificare l'attività come prestazione di servizi ai fini IVA.
Articolo 259, paragrafo 6, della legge ungherese sull'IVA
Corrispettivo: ogni vantaggio patrimoniale, compresi i valori patrimoniali riconosciuti per la riduzione di un credito esistente ma esclusi gli indennizzi a titolo di risarcimento danni.
Il canone può costituire un corrispettivo se rappresenta un vantaggio patrimoniale collegato direttamente al servizio reso.
Massime di principio
- Ai fini IVA, un'attività può essere economica anche se svolta da un ente senza scopo di lucro, se genera introiti stabili o è oggettivamente destinata a generarli.
- Il finanziamento tramite sovvenzioni statali o dell'Unione europea non esclude, di per sé, la natura economica dell'attività né il diritto alla detrazione dell'IVA sugli investimenti.
- Un corrispettivo modesto non perde automaticamente tale natura: occorre verificare se sia stabilito secondo criteri determinati e costituisca il controvalore effettivo del servizio.
- L'adempimento di un obbligo legale può costituire una prestazione di servizi imponibile quando esiste un rapporto diretto tra l'attività svolta e il pagamento ricevuto.
- Per riconoscere l'operazione imponibile è necessario un rapporto giuridico con prestazioni reciproche e un nesso diretto tra servizio e corrispettivo; il giudice deve inoltre escludere operazioni meramente artificiali create per ottenere un vantaggio fiscale.
Testo integrale
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