Sentenza del 02/06/2016 n. 403 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposte indirette - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità delle accise - Articolo 7, paragrafo 2 - Nozione di svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Utilizzo di prodotti energetici per produrre elettricità - Acquisto e rivendita da acquirente intermedio di prodotti energetici in un deposito fiscale - Consegna diretta dei prodotti energetici a un operatore - Destinatario dei prodotti nei documenti fiscali - Violazione dei requisiti del diritto nazionale per l'esenzione dall'accisa - Diniego di esenzione - Onere della prova per l'esenzione dall'accisa - Principio di proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva venduto oli combustibili pesanti a un acquirente intermedio, Petros Oyl, che li aveva successivamente rivenduti a TETS Bobov dol, consumatore finale autorizzato e titolare dei requisiti per utilizzare i prodotti esenti da accisa nella produzione di elettricità. I prodotti, pur essendo indicati nei documenti fiscali come destinati all'acquirente intermedio, erano stati consegnati direttamente dal deposito fiscale alla centrale elettrica. Le autorità bulgare hanno negato l'esenzione e contestato alla ricorrente il mancato versamento dell'accisa, ritenendo determinante che l'acquirente indicato nei documenti non fosse un consumatore finale esente.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la vendita di prodotti sottoposti ad accisa detenuti in un deposito fiscale non costituisce, da sola, immissione in consumo: questa si verifica soltanto quando i prodotti escono fisicamente dal deposito fiscale. Ha inoltre ritenuto contrario al diritto dell'Unione negare l'esenzione per il solo fatto che nei documenti figurasse come destinatario l'acquirente intermedio, quando il consumatore finale effettivo possiede i requisiti nazionali, riceve direttamente i prodotti e li utilizza per produrre elettricità. Il diniego era sproporzionato, in assenza di elementi di frode o abuso. Le questioni successive sull'aliquota non sono state esaminate. La decisione nazionale sulle ammende doveva quindi essere riesaminata alla luce di tali principi.
Norme richiamate
Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/118/CE
L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo; per immissione in consumo si intende, tra l'altro, "lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa".
Lo "svincolo" indica l'uscita fisica dei prodotti dal deposito fiscale, non la loro vendita o il trasferimento della proprietà mentre restano nel deposito.
Articoli 4, punto 1, e 15, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
La fabbricazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione hanno luogo in un deposito fiscale.
Finché i prodotti restano legittimamente nel deposito fiscale in regime di sospensione, l'accisa non è esigibile.
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/96/CE
Gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni e di evitare frodi, evasioni o abusi.
L'esenzione riguarda l'effettivo utilizzo dei prodotti per produrre elettricità. Gli Stati possono prevedere requisiti documentali e procedurali, ma non possono applicarli in modo sproporzionato quando la destinazione e l'uso esenti siano provati.
Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione
Le formalità nazionali dirette a prevenire frodi e abusi sono ammesse, ma non possono determinare automaticamente la perdita dell'esenzione quando i requisiti sostanziali risultano soddisfatti e non vi sono indizi di frode.
Articolo 24, paragrafo 2, punto 3, e paragrafo 3, legge bulgara sulle accise
Sono esenti dall'accisa i prodotti energetici utilizzati nel produrre elettricità da persone titolari della necessaria licenza; l'esenzione si applica solo al consumatore finale esente.
La disciplina nazionale può identificare il consumatore finale e richiedere una certificazione, ma tali requisiti devono essere interpretati e applicati in conformità con il diritto dell'Unione e con il principio di proporzionalità.
Articolo 112, paragrafo 1, legge bulgara sulle accise
Una persona soggetta a imposta che non versa l'accisa è passibile di un'ammenda pari al doppio dell'accisa non versata.
La sanzione presuppone che l'accisa fosse effettivamente dovuta; non può fondarsi soltanto sull'inosservanza di una formalità quando l'esenzione sostanziale è applicabile.
Massime di principio
- Nel regime delle accise, la mera vendita o cessione dei prodotti all'interno di un deposito fiscale non determina l'immissione in consumo: il momento decisivo è normalmente l'uscita fisica dal deposito o da un regime di sospensione.
- Per valutare un'esenzione destinata a prodotti energetici usati per produrre elettricità, occorre verificare soprattutto l'utilizzo effettivo e la sussistenza dei requisiti sostanziali in capo al consumatore finale.
- La presenza di un intermediario commerciale non esclude automaticamente l'esenzione, soprattutto quando la consegna è effettuata direttamente al consumatore finale autorizzato e l'uso agevolato è dimostrato.
- Le formalità documentali nazionali sono legittime se servono a prevenire frodi, ma la loro violazione non può comportare automaticamente il diniego dell'esenzione se l'amministrazione può verificare altrimenti la destinazione e l'impiego esenti.
- Prima di applicare accise o sanzioni occorre distinguere tra irregolarità formali e mancanza dei requisiti sostanziali; in assenza di frode, evasione o abuso, deve essere rispettato il principio di proporzionalità.
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