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Sentenza

Sentenza del 01/06/2016 n. 20 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: cartella esattoriale - mancato pagamento - preavviso di fermo amministrativo di autovettura - giudice tributario - giurisdizione - sussistenza - appello - termine per impugnare - periodo di sospensione feriale dei termini - computo - avviso ex art. 50 co.2 DPR 602/73 - tempestività

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'impugnabilità del fermo amministrativo di beni mobili registrati davanti al giudice tributario, il termine per proporre appello e il calcolo della sospensione feriale. Il fermo è impugnabile ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. e-ter), del DPR 602/1973. Il termine lungo per l'impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, che richiama l'art. 327, comma 1, c.p.c.; a tale termine devono aggiungersi i giorni dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale. Inoltre, l'avviso di intimazione previsto dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973 è necessario quando sia trascorso più di un anno tra la notificazione delle cartelle e quella del preavviso di fermo.

La decisione

Il principio affermato è che il giudice tributario ha giurisdizione sulle controversie relative al fermo amministrativo. L'impugnazione deve essere considerata tempestiva computando, oltre ai sei mesi del termine lungo, anche il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Prima dell'iscrizione del fermo, se è trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, l'agente della riscossione deve notificare l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973. La mancata intimazione, ove necessaria, può determinare l'illegittimità del fermo.

Norme richiamate

  • Art. 86, comma 1, lett. e-ter), DPR 602/1973

    Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è un atto impugnabile davanti al giudice tributario.

  • Art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Prevede il termine lungo per proporre impugnazione, collegandolo alla disciplina dell'art. 327 c.p.c.

  • Art. 327, comma 1, codice di procedura civile

    Il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvo specifiche disposizioni applicabili.

  • Art. 50, comma 2, DPR 602/1973

    Se è trascorso più di un anno dalla notificazione della cartella, prima dell'esecuzione o dell'iscrizione del fermo deve essere notificata un'intimazione ad adempiere.

  • Disciplina della sospensione feriale dei termini

    Il periodo feriale non si computa nei termini processuali soggetti a sospensione e deve essere aggiunto al termine utile per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il preavviso o il fermo amministrativo relativo a un veicolo, quando collegato a pretese tributarie, può essere contestato davanti al giudice tributario.
  • Per verificare la tempestività dell'impugnazione occorre calcolare il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e aggiungere il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, quando applicabile.
  • Quando è passato più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, l'agente della riscossione deve notificare una preventiva intimazione ad adempiere prima di procedere al fermo.
  • L'omessa intimazione preventiva, nei casi in cui è obbligatoria, costituisce un vizio dell'azione esecutiva e può comportare l'annullamento del fermo.
  • La tempestività e la validità del fermo devono essere valutate verificando separatamente la giurisdizione, la sequenza delle notifiche, il decorso dell'anno e il corretto computo dei termini.

Testo integrale

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