Cassazione Civile, Ordinanza n. 38309/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasportatore)
La controversia
La controversia nasce da tre verbali elevati dalla Polizia Stradale in relazione a un trasporto internazionale di merci effettuato con un autoarticolato: un verbale irrogava una sanzione pecuniaria e due verbali applicavano il fermo amministrativo come sanzione accessoria. L’amministrazione contestava la violazione dell’art. 46 della l. n. 298/1974, assumendo che il trasporto fosse svolto senza la necessaria autorizzazione, poiché il veicolo risultava intestato a una persona fisica e non alla società titolare della licenza comunitaria. Gli opponenti sostenevano invece che, prima del controllo, il mezzo era stato trasferito con atto notarile alla società di trasporti estera munita di licenza comunitaria, che il conducente era un dipendente di tale società e che, quindi, il trasporto era legittimo. In cassazione venivano proposti cinque motivi: 1) violazione dell’art. 46 l. 298/1974, degli artt. 1376 e 2684 c.c. e dell’art. 1 l. 689/1981, per avere il Tribunale ritenuto non opponibile alla P.A. il trasferimento del mezzo non annotato sui documenti di circolazione nonostante l’atto avesse data certa ed essere anteriore al verbale; 2) violazione degli artt. 14 l. 689/1981, 201 c.d.s. e 156 c.p.c., per la ritenuta sanatoria della mancata notificazione del verbale al coobbligato in solido; 3) violazione degli artt. 7 d.lgs. 150/2011 e 100 c.p.c., per avere il Tribunale escluso la legittimazione a contestare i verbali di fermo; 4) nullità per omessa pronuncia/motivazione sulla dedotta illegittimità procedimentale dei verbali; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che, una volta provato con atto avente data certa il trasferimento del veicolo in favore della società titolare della licenza comunitaria, non era configurabile la violazione dell’art. 46 l. 298/1974 solo perché il trasferimento non risultava ancora annotato sulla carta di circolazione. La mancata annotazione poteva eventualmente integrare altra infrazione, ma non rendeva di per sé illecito il trasporto internazionale effettuato dal soggetto effettivamente autorizzato. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale monocratico di Asti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 46 l. n. 298/1974
La violazione si configura solo se il trasporto di merci su strada è effettuato da soggetto privo della necessaria autorizzazione; se l’autorizzazione appartiene al soggetto che ha disposto il trasporto, il fatto non integra l’illecito, anche se il trasferimento del veicolo non è ancora annotato nei documenti di circolazione.
artt. 1376 c.c. e 2684 c.c.
Il trasferimento della proprietà del veicolo si perfeziona per effetto del consenso e la trascrizione nei registri ha funzione di opponibilità e di regolazione dei conflitti, non di validità o efficacia del contratto.
art. 1 l. n. 689/1981
In materia di sanzioni amministrative rileva la corretta individuazione del fatto tipico e della soggettività dell’autore dell’illecito.
art. 14 l. n. 689/1981
Censurato per la dedotta mancata notificazione al coobbligato in solido, ma il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 201 c.d.s.
Invocato in relazione alla notificazione del verbale, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 156 c.p.c.
Richiamato per la sanatoria della notificazione, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
Norma processuale richiamata per l’opposizione alle sanzioni amministrative; la censura sulla legittimazione rispetto ai fermi amministrativi è stata assorbita.
art. 100 c.p.c.
Invocato per il requisito dell’interesse ad agire, ma la questione è rimasta assorbita.
artt. 112, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati per omessa pronuncia e difetto di motivazione, ma il motivo è stato assorbito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, ma la censura è rimasta assorbita.
D.M. n. 55/2014
Invocato per la quantificazione dei compensi professionali, senza esame nel merito per assorbimento.
art. 327 c.p.c.
Richiamato solo per affermare la tempestività del ricorso per cassazione nel termine lungo.
art. 155 c.p.c.
Usato, insieme all’art. 2963 c.c., per il computo del termine lungo di impugnazione.
art. 2963 c.c.
Richiamato per il computo del termine di decadenza dall’impugnazione 'ex nominatione dierum'.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova documentale di un trasferimento di proprietà anteriore al controllo può vincere la presunzione desumibile dall’intestazione formale del veicolo nei registri o nei documenti di circolazione.
- La trascrizione o l’annotazione del trasferimento del veicolo non è elemento costitutivo della validità o dell’efficacia del contratto di compravendita/trasferimento, ma serve principalmente a rendere il trasferimento opponibile ai terzi e a regolare i conflitti tra aventi causa.
- La violazione amministrativa per trasporto di merci senza autorizzazione non si configura quando il trasporto è disposto dall’effettivo proprietario del mezzo, titolare della necessaria licenza, anche se l’aggiornamento dei documenti di circolazione non è ancora stato effettuato.
- La mancata annotazione del trasferimento sui documenti del veicolo può rilevare al più come diversa violazione amministrativa, ma non consente automaticamente di imputare al trasporto la specifica infrazione prevista per l’assenza di autorizzazione.
- Se l’accoglimento di un motivo di ricorso investe il nucleo decisivo della decisione, gli altri motivi che ne dipendono logicamente restano assorbiti.
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