Ordinanza n. 802/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento con cui è stata annullata la prova scritta del dott. -OMISSIS-, candidato all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2025, come risultante dal Verbale n. 6 della Commissione n. 6 presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, adottato in data 20 febbraio 2026, nel quale la valutazione relativa alla busta n. 1420 risulta unicamente indicata con la dicitura “ANNULLATO”; - della conseguente non ammissione alle prove orali di cui il ricorrente ha avuto conoscenza mediante accesso all’apposita area riservata, successivamente alla comunicazione del 31 marzo 2026 relativa alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento della prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione forense e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato all'abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento, risultante dal verbale della Commissione esaminatrice, con cui la sua prova scritta è stata indicata come “ANNULLATO”, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali. La censura esaminata in sede cautelare riguarda il difetto assoluto di motivazione dell’annullamento: la Commissione non aveva indicato le ragioni poste a fondamento della decisione. Le ragioni dell’annullamento sono state illustrate soltanto nel corso del giudizio, con conseguente dedotta illegittima integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris, rilevando che l’annullamento della prova non era stato minimamente motivato nel provvedimento impugnato e che le giustificazioni fornite in giudizio costituivano un’illegittima integrazione postuma della motivazione. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati, ordinando la ripetizione della correzione dell’elaborato da parte di una sottocommissione di diversa composizione. La nuova correzione dovrà essere completata entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, adottando misure idonee a impedire il collegamento dell’elaborato al candidato. Qualora la valutazione risulti utile per la prosecuzione dell’esame, la Commissione competente dovrà procedere alle successive prove, previa eventuale riconvocazione se nel frattempo sciolta. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 18 marzo 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea richiamata, il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’annullamento di una prova d’esame deve essere sorretto, nel provvedimento stesso, dall’indicazione delle ragioni concrete che giustificano la misura; la mera annotazione dell’esito come “annullato” non è sufficiente.
- Le ragioni dell’annullamento di una prova non possono essere fornite per la prima volta nel corso del giudizio, poiché ciò integra un’illegittima integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
- In sede cautelare, il difetto di motivazione dell’annullamento di una prova d’esame può giustificare la sospensione dell’atto e l’ordine di rinnovare la correzione mediante una sottocommissione di diversa composizione, con garanzie volte a preservare l’anonimato dell’elaborato.
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