Cassazione Penale, Sentenza n. 6231/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petini aveva chiesto la revoca delle sentenze irrevocabili di condanna per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) invocando la parziale depenalizzazione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. l) del d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 7. Sosteneva che le condotte per cui era stato condannato erano nella forma semplice, antecedente alla riformulazione della norma, e quindi ricomprese nella depenalizzazione.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale di Macerata e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale dell'esecuzione non avesse compiuto la verifica necessaria e non avesse motivato analiticamente la decisione: mancavano indicazioni sui beni danneggiati e sui provvedimenti penali nei quali tali condotte erano state giudicate, tanto che la motivazione è risultata apparente e generica. Perciò è necessario che il Tribunale, in un nuovo esame, enuclei le specifiche condotte e i beni coinvolti per valutare se ricorra la depenalizzazione parziale prevista dal d.lgs. n. 7/2016.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen. (novellato)
chiunque "distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331 [...]"
La novella ha parzialmente depenalizzato il danneggiamento, limitando la rilevanza penale alle ipotesi con violenza o minaccia o commesse in occasione di manifestazioni pubbliche (o connessi al delitto dell'art. 331). Occorre verificare caso per caso se le condotte condannate rientrino in queste fattispecie.
art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 7
Disposizione che ha riformulato l'art. 635 c.p., determinando la depenalizzazione parziale di alcune condotte di danneggiamento: la sua applicazione richiede l'esame concreto degli elementi fattuali e della natura dei beni coinvolti.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 (Mastrogiovanni)
"motivazione apparente" intesa come sequenza argomentativa avulsa dalle risultanze processuali o fondata su asserzioni apodittiche
Principio secondo cui la motivazione del provvedimento deve essere collegata alle risultanze; la sua carenza (motivazione apparente) giustifica l'annullamento del provvedimento.
Massime di principio
- La valutazione della rilevanza della depenalizzazione per revocare condanne irrevocabili richiede un esame analitico delle singole condotte e dei beni danneggiati; non basta un'affermazione generale del giudice.
- Se la riforma ha limitato la fattispecie penalmente rilevante (es. solo casi con violenza/minaccia o in manifestazioni pubbliche), occorre verificare se i fatti per cui si è stati condannati rientrano nella nuova formulazione: in caso di dubbio, il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente la sua valutazione.
- La mancanza di indicazioni sui procedimenti penali precedenti e sulla natura giuridica dei beni danneggiati rende la motivazione 'apparente' e può portare all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo esame.
- Chi chiede la revoca per effetto di una depenalizzazione dovrebbe fornire elementi (sentenze, descrizione delle condotte, indicazione dei beni) che consentano al giudice di compiere la verifica: in mancanza, il giudice deve comunque richiamare e analizzare le risultanze probatorie rilevanti.
- In casi simili è prudente procedere a un esame comparato delle sentenze di condanna per estrarre le specifiche condotte e circostanze materiali (violenza, minaccia, luogo/occasione) prima di decidere sul rigetto o accoglimento dell'istanza.
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