Sentenza del 08/01/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento induttivo - Saldi negativi di cassa e incongruenza della merce e del magazzino - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta. La presenza di saldi negativi di cassa e di rilevanti incongruenze tra acquisti, vendite e rimanenze costituisce un insieme di elementi macroscopici e gravi, idonei a rendere inattendibile la contabilità e a legittimare l'accertamento induttivo. Inoltre, in mancanza di documenti analitici, i costi non possono essere riconosciuti sulla sola base di allegazioni generiche del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo dell'accertamento induttivo, ritenendo non sufficienti le anomalie riscontrate nella contabilità e sostenendo, inoltre, la deducibilità di determinati costi. L'Amministrazione finanziaria aveva rilevato saldi negativi di cassa, incongruenze tra il valore della merce acquistata e quello risultante dai documenti di vendita e di magazzino, nonché l'assenza di documentazione idonea a dimostrare analiticamente i costi deducibili.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento induttivo delle imposte sui redditi e IVA
L'accertamento induttivo è legittimo quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili sulla base di fatti gravi, evidenti e oggettivamente verificabili, come saldi negativi di cassa e anomalie nelle movimentazioni di magazzino.
Norme in materia di deducibilità dei costi
Il contribuente deve dimostrare con documentazione idonea l'esistenza, l'inerenza e l'ammontare dei costi deducibili; in assenza di prova analitica, la deduzione può essere negata.
Massime di principio
- Saldi negativi di cassa costituiscono un'anomalia contabile particolarmente significativa, perché indicano che sono state sostenute uscite superiori alla liquidità risultante dalle scritture.
- La combinazione di più incongruenze tra acquisti, vendite, rimanenze e documentazione di magazzino può rendere inattendibile l'intera contabilità e giustificare un accertamento induttivo.
- Per contestare efficacemente un accertamento induttivo non è sufficiente negare genericamente le anomalie: occorre fornire una spiegazione documentata e coerente delle singole operazioni.
- I costi deducibili devono essere provati analiticamente mediante fatture, contratti, pagamenti e altra documentazione idonea; la mera indicazione contabile o una dichiarazione generica non è normalmente sufficiente.
- L'accertamento induttivo non richiede necessariamente la ricostruzione perfetta di ogni singola operazione, quando le irregolarità complessive dimostrano l'inattendibilità delle scritture e consentono una ricostruzione presuntiva dei ricavi.
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