Cassazione Civile, Ordinanza n. 31251/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA indebitamente detratta dal contribuente in relazione all’acquisto di un immobile destinato solo in parte ad abitazione e in parte ad attività imprenditoriale, procedendo a ricalcolare la detrazione sulla base di diverse percentuali di destinazione. Il contribuente ha impugnato gli atti davanti alle commissioni tributarie, ma il ricorso è stato respinto sia in primo grado sia in appello. In cassazione ha dedotto un unico motivo formulato cumulativamente come violazione degli artt. 43, comma 4, d.P.R. 600/1973 e 57, commi 3 e 4, d.P.R. 633/1972, oltre che degli artt. 24 e 97 Cost., e come vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sosteneva che l’Amministrazione non potesse sostituire i precedenti atti di rettifica con nuovi avvisi fondati su un presunto errore materiale senza la sopravvenienza di nuovi elementi, e che tale mutamento della pretesa non fosse stato adeguatamente valutato dai giudici di merito. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo formulato in modo promiscuo, perché sovrapponeva censure di violazione di legge e di vizio di motivazione senza distinguerle chiaramente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di ricostruire le doglianze. Ha inoltre evidenziato il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente non ha ricostruito in modo chiaro e completo gli atti amministrativi e processuali, non ha indicato con precisione il contenuto dei documenti richiamati né la loro collocazione processuale, e non ha individuato con chiarezza il fatto storico decisivo asseritamente omesso ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente il sindacato per violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo deve essere formulato in modo chiaro e distinto rispetto agli altri vizi denunciati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio deve riferirsi a un fatto storico decisivo omesso; non bastano indicazioni generiche o cumulative.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi di impugnazione, gli atti e i documenti rilevanti, senza rinvii generici per relationem.
art. 43, comma 4, d.P.R. 600/1973
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la sostituzione degli atti impositivi richiederebbe elementi nuovi e sopravvenuti; la Corte non decide nel merito per l’inammissibilità del motivo.
art. 57, commi 3 e 4, d.P.R. 633/1972
È richiamato dal ricorrente nel medesimo senso, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente, senza che la Corte entri nel merito della relativa censura.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente, senza che la Corte entri nel merito della relativa censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione cumulativa e indistinta di censure eterogenee, quando non consenta di comprendere con precisione quale errore di diritto o di motivazione venga imputato alla sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone l’indicazione puntuale degli atti e documenti su cui la censura si fonda, del loro contenuto rilevante e della loro sede processuale, non essendo sufficiente un rinvio generico agli atti di merito.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, la cui omissione sia effettivamente censurata; non è sufficiente una generica critica alla ricostruzione della vicenda.
- Quando il ricorso non mette la Corte in condizione di controllare direttamente la decisività dei fatti e la correttezza della decisione impugnata, senza dover autonomamente esplorare il fascicolo, il ricorso è inammissibile.
- In materia tributaria, la doglianza sulla sostituzione di precedenti atti impositivi con nuovi avvisi può essere astrattamente ricondotta al tema dell’autotutela sostitutiva, ma il relativo esame di merito resta precluso se il motivo è formulato in modo non autosufficiente.
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