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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36099/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due proprietari di un immobile hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da mancato godimento del loro bene per il periodo successivo al 2008. Il danno originava da lavori di ristrutturazione eseguiti molti anni prima sul bene confinante di proprietà demaniale, lavori che avevano inciso sulla stabilità di un solaio comune rendendo inagibile l’immobile dei vicini. In una precedente causa, definita con sentenza passata in giudicato, era stato ordinato al Ministero e all’Agenzia del Demanio di ridurre in pristino l’opera e di risarcire il danno da inagibilità sino al 2008. Poiché il giudicato non era stato eseguito, i proprietari chiedevano il ristoro anche per il periodo successivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello l’aveva rigettata ritenendo che, dopo il giudicato, il danno avesse una fonte diversa e autonoma, cioè la mancata esecuzione della sentenza, non imputabile alla PA. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1173, 2043, 2056, 2058 e 2909 c.c., sostenendo che il danno permaneva come effetto della medesima condotta originaria e che il mancato adempimento del giudicato non costituiva un nuovo fatto generatore, ma l’aggravamento e la protrazione del danno già prodotto. Il Ministero e l’Agenzia hanno resistito e proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato la questione del concorso colposo dei creditori e del rifiuto di una soluzione equivalente offerta dalla PA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la tesi della Corte d’appello secondo cui la mancata esecuzione del giudicato integrerebbe una causa autonoma del danno. Ha affermato che, trattandosi di danno permanente da inagibilità, le conseguenze ulteriori restano causalmente ricollegate alla condotta originaria che aveva reso l’immobile inagibile; l’omessa esecuzione del giudicato non crea un nuovo titolo di responsabilità, ma determina la protrazione e l’aggravamento del medesimo danno. I secondi e terzi motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale del Ministero e dell’Agenzia è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva comunque affrontato la questione dell’imputabilità e della difficoltà tecnica dell’adempimento, oltre ad aver considerato il possibile concorso colposo dei creditori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame di fatto, anche in ordine ai motivi assorbiti e alla quantificazione del danno.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    richiamato come norma sulla fonte dell'obbligazione, per sostenere che il danno permane in collegamento con la condotta originaria e non nasce da un fatto autonomo successivo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità aquiliana per il fatto illecito originario che ha causato l'inagibilità

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile derivante dall'illecito

  • art. 2058 c.c.

    richiamato in relazione al ripristino in forma specifica e alla persistenza dell'obbligo di rimuovere le conseguenze dannose

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento all'efficacia del giudicato sulla responsabilità già accertata e sui danni fino a quel momento maturati

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia; la Corte lo esclude perché la questione risultava comunque esaminata

  • art. 612 c.p.c.

    menzionato come strumento esecutivo che il creditore avrebbe potuto utilizzare per l'attuazione del giudicato, ma la sua mancata attivazione non interrompe il nesso causale del danno permanente

Massime di principio

  • Quando un illecito ha prodotto un danno permanente, le conseguenze dannose che si protraggono nel tempo restano imputabili alla condotta originaria finché l'effetto lesivo non cessa, salvo che intervenga una causa davvero autonoma e interruttiva del nesso causale.
  • L’omessa esecuzione di una sentenza che impone il ripristino della situazione lesa non costituisce, di per sé, un nuovo e distinto fatto generatore del danno già accertato, ma integra la prosecuzione e l’aggravamento del medesimo pregiudizio.
  • Il giudicato che accerta la responsabilità e ordina il ripristino non trasforma automaticamente la mancata ottemperanza in un diverso titolo di responsabilità; occorre distinguere tra fonte del danno e permanenza delle sue conseguenze.
  • L’eventuale difficoltà tecnica nell’eseguire il giudicato e l’eventuale inerzia del creditore nell’attivare i rimedi esecutivi non escludono, in astratto, che il danno permanente continui a essere causalmente ricollegato al fatto originario, ma possono incidere sulla imputabilità concreta e sulla quantificazione, da riesaminare in fatto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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