Cassazione Penale, Sentenza n. 36038/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP del 27/12/2022 che aveva disposto la custodia in carcere per Ventura, ritenuto gravemente indiziato di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p. Il ricorrente contestava la rilevanza dell'aggravante "mafia" (art. 416‑bis.1) sostenendo che: l'aggravante non può fondarsi sulle sole caratteristiche soggettive dell'agente; la partecipazione associativa di Ventura sarebbe cessata nel 2012 e il clan sarebbe cessato nel 2017, per cui non sarebbe possibile attribuire l'agevolazione o l'uso del metodo mafioso ai fatti del 2020; i coindagati non sarebbero esponenti dell'organizzazione; mancerebbero gravi indizi per i fatti anteriori al 2020.
La decisione
Ricorso parzialmente fondato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle contestazioni relative ai reati diversi da quello commesso nel 2020 (cioè ha ritenuto carente la gravità indiziaria per i fatti anteriori al 2020) e ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. Sulla questione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. (sia sotto il profilo del "metodo mafioso" sia sotto quello dell'"agevolazione") la Corte ha ritenuto invece corretta e sufficiente la motivazione del Tribunale: è stata accertata la cornice mafiosa (riferimenti alla "Stidda" e al gruppo facente capo al padre Giovanbattista), il metodo intimidatorio e la finalità di agevolare il clan; la dichiarata cessazione dell'associazione nel 2012 (secondo sentenza del Tribunale di Ragusa) non incide sulla valutazione della pericolosità e sulla sussistenza dell'aggravante quanto all'episodio del 2020, che giustifica il mantenimento della misura cautelare per tale periodo.
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'aggravante sia sotto il profilo del "metodo mafioso" (condotte evocative della forza intimidatrice e del vincolo associativo) sia sotto il profilo dell'"agevolazione mafiosa" (finalità di favorire il clan). Ha ritenuto che la persistenza di condotte estorsive con modalità riconducibili alla consorteria e la destinazione delle somme al mantenimento dei detenuti consentono di applicare l'aggravante anche se la formale partecipazione associativa era stata dichiarata cessata in precedente sentenza.
art. 9z, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di annullamento parziale dell'ordinanza; la disposizione è citata a fini procedurali per la gestione dell'atto di annullamento.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. può essere riconosciuta sia valutando il "metodo mafioso" (modalità intimidatorie e ricorso a forza/autorità derivante da vincolo associativo) sia la finalità di agevolare un'organizzazione: non è esclusa automaticamente dalla cessazione formale dell'appartenenza se la condotta attuale dimostra una perdurante vicinanza o utilità per il clan.
- La mera qualità soggettiva dell'agente (es. precedente appartenenza) non è di per sé sufficiente né necessaria; la prova deve riguardare il collegamento tra le condotte contestate e la funzione intimidatrice o l'agevolazione dell'organizzazione.
- Se mancano gravi indizi per taluni periodi temporali (es. fatti anteriori a una certa data), il riesame può portare all'annullamento parziale della misura cautelare limitatamente a quegli episodi, pur mantenendo la misura per i fatti per i quali sussistono indizi solidi (es. 2020).
- Le declaratorie di cessazione di un'associazione in sentenze pregresse non impediscono automaticamente l'applicazione dell'aggravante mafiosa a condotte successive ove emerga, sulla base degli elementi del caso, una continuità di rapporti o finalità mafiose.
- In sede di riesame cautelare la valutazione della gravità indiziaria richiede motivazione specifica: la sola affermazione di precedenti condanne o di appartenenza passata richiede integrazione probatoria che colleghi direttamente il comportamento contestato alla dinamica o agli scopi dell'organizzazione.
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