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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5909/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava le ordinanze del GIP del 5 e 10 ottobre 2023 con le quali il GIP aveva restituito gli atti al PM ritenendo non ancora scaduto il termine delle indagini e applicabile la nuova disciplina dei termini (riforma Cartabia) perché il procedimento risultava iscritto al mod. 21 il 28 febbraio 2023. Il PM deduceva che il GIP non aveva potere di restituire gli atti anziché decidere sulla richiesta di proroga (poteva solo accoglierla o respingerla), che tale comportamento era abnorme e contrario all'art. 328 cod. proc. pen., e che, quanto all'interpretazione dell'art. 88 D.Lgs. 150/2022, la nuova disciplina dei termini non si applicava perché la notizia di reato era stata iscritta nel corso del 2022 e l'iscrizione del nominativo a febbraio 2023 non mutava l'applicabilità della previgente disciplina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio le ordinanze impugnate. Ha concluso che il provvedimento del GIP che, investito della richiesta di proroga, restituisce gli atti al PM indicando un diverso termine o ordinando una retrodatazione dell'iscrizione è abnorme e contrario alla disciplina (il GIP può solo accogliere o respingere la richiesta ex art. 406 cod. proc. pen.). Inoltre la Corte ha interpretato l'art. 88 D.Lgs. 150/2022 nel senso che è sufficiente una precedente iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., anche se senza indicazione del nominativo, per far applicare la disciplina previgente; di conseguenza la soluzione adottata dal GIP era anche errata in diritto. Gli atti sono stati trasmessi nuovamente al GIP del Tribunale di Reggio Calabria per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La Corte considera decisiva l'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335: una precedente iscrizione della notizia (anche senza indicazione del nominativo) comporta l'applicazione della disciplina previgente sui termini delle indagini.

  • art. 328 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a provvedere sulle richieste delle parti e non può astenersi dal decidere o provvedere d'ufficio su materia non devolutagli.

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina tassativa della procedura relativa alla richiesta di proroga dei termini delle indagini: il GIP, investito della richiesta, può soltanto accoglierla o respingerla, non restituire gli atti al PM per fissare un diverso termine.

  • art. 88 D.Lgs. 150/2022

    Interpretato nel senso che la nuova disciplina che aumenta i termini delle indagini non si applica ai procedimenti per i quali fosse già avvenuta una precedente iscrizione nel registro ex art. 335 alla data di entrata in vigore; tale iscrizione è valutata anche se non indicava ancora il nominativo dell'indagato.

  • art. 415, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato come unica ipotesi in cui la legge consente al giudice di ordinare l'iscrizione a carico di persona identificata di un reato già attribuito ad ignoti; diverso dal caso oggetto del ricorso, per cui nessuna norma autorizzava la retrodatazione o iscrizione disposta dal GIP.

Massime di principio

  • Il GIP investito di una richiesta di proroga dei termini investigativi può solo accogliere o respingere la richiesta: non è legittimato a restituire gli atti al PM per "retrodatare" iscrizioni o per fissare termini diversi.
  • La tenuta e le annotazioni del registro delle notizie di reato ex art. 335 sono di competenza del Procuratore della Repubblica; il giudice non può, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, ordinare iscrizioni o retrodatazioni.
  • Per stabilire se si applica la disciplina previgente o la nuova disciplina dei termini (D.Lgs. 150/2022 art. 88) conta l'esistenza di una precedente iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 alla data di entrata in vigore: l'assenza temporanea del nominativo dell'indagato non esclude l'applicazione della previgente normativa.
  • Un provvedimento del GIP che omette di decidere sulla richiesta del PM o che agisce al di fuori dei poteri attribuitigli è sindacabile per abnormità e può essere annullato dalla Cassazione.
  • In casi simili è importante verificare la data della prima iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 e, se necessario, riproporre la richiesta di proroga o far adottare dal GIP la decisione di accoglimento/rigetto senza che il giudice tenti interventi sul registro propri del PM.

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