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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la riqualificazione operata in appello (da furto aggravato a ricettazione, art. 648 c.4 c.p.) abbia alterato la contestazione rendendo difficile o impossibile la difesa; 2) omissione di pronuncia circa la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., invocata in relazione alla qualificazione in ricettazione (per Serraye anche censure sulla mancanza di prova del possesso/disponibilità dell'autovettura e quindi dell'elemento soggettivo e materiale del reato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente all'omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per tenuità). Ha invece rigettato le censure relative alla violazione del principio di correlazione e le deduzioni sulla mancata prova della presenza di Serraye nell'autovettura, ritenendo che non vi sia stata una trasformazione radicale del fatto e che gli elementi fattuali consentivano la riqualificazione giuridica. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello perché valuti e si pronunci motivatamente sulla eventuale applicazione di tale causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    È la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha rilevato che l'applicabilità, introdotta in cassazione dai ricorrenti in relazione alla nuova qualificazione in ricettazione, non è stata adeguatamente motivata dalla Corte d'Appello e pertanto va riesaminata; la valutazione può essere fatta in sede di rinvio.

  • art. 648 comma 4 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte territoriale ha riqualificato i fatti in questo senso e la Cassazione ha ritenuto che la riqualificazione non abbia mutato il nucleo fattuale tale da violare il principio di correlazione.

  • art. 521 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma menzionata dai ricorrenti in relazione ai limiti della riqualificazione d'ufficio in appello; la Cassazione ha ritenuto che la riqualificazione operata non abbia costituito una trasformazione degli elementi essenziali del fatto che impedisse la difesa.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la mancata considerazione ex officio di una causa di non punibilità può costituire vizio di motivazione se i presupposti sono indicati nei motivi dedotti.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di proponibilità di nuove deduzioni in cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la deduzione circa l'art. 131-bis in cassazione perché la qualificazione in ricettazione è avvenuta solo in sede di appello.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica dei fatti in appello non configura automaticamente violazione del principio di correlazione: serve una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto perché si configuri un pregiudizio reale del diritto di difesa.
  • Se la nuova qualificazione non muta il nucleo fattuale contestato e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi sul medesimo fatto storico, la riqualificazione è lecita.
  • La Corte d'Appello, quando modifica la qualificazione del reato, deve comunque valutare e motivare l'eventuale applicazione di cause di non punibilità pertinenti alla nuova qualificazione (es. art. 131-bis); l'omessa motivazione su tale punto può determinare annullamento con rinvio.
  • La deduzione in cassazione di una causa di non punibilità collegata a una qualificazione intervenuta in appello è ammissibile se sono indicati i presupposti che ne giustificano l'esame, così da consentire alla Corte territoriale di valutare la questione in sede di rinvio.
  • L'accertamento del possesso o della disponibilità di beni, specie se basato su elementi di fatto (es. presenza vicino o su vettura, testimonianze), può giustificare la responsabilità di più soggetti; la mera contestazione difensiva sull'assenza materiale non prevale se gli atti processuali contengono elementi contrari.

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