Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la riqualificazione operata in appello (da furto aggravato a ricettazione, art. 648 c.4 c.p.) abbia alterato la contestazione rendendo difficile o impossibile la difesa; 2) omissione di pronuncia circa la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., invocata in relazione alla qualificazione in ricettazione (per Serraye anche censure sulla mancanza di prova del possesso/disponibilità dell'autovettura e quindi dell'elemento soggettivo e materiale del reato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente all'omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per tenuità). Ha invece rigettato le censure relative alla violazione del principio di correlazione e le deduzioni sulla mancata prova della presenza di Serraye nell'autovettura, ritenendo che non vi sia stata una trasformazione radicale del fatto e che gli elementi fattuali consentivano la riqualificazione giuridica. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello perché valuti e si pronunci motivatamente sulla eventuale applicazione di tale causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
È la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha rilevato che l'applicabilità, introdotta in cassazione dai ricorrenti in relazione alla nuova qualificazione in ricettazione, non è stata adeguatamente motivata dalla Corte d'Appello e pertanto va riesaminata; la valutazione può essere fatta in sede di rinvio.
art. 648 comma 4 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte territoriale ha riqualificato i fatti in questo senso e la Cassazione ha ritenuto che la riqualificazione non abbia mutato il nucleo fattuale tale da violare il principio di correlazione.
art. 521 comma 2 cod. proc. pen.
Norma menzionata dai ricorrenti in relazione ai limiti della riqualificazione d'ufficio in appello; la Cassazione ha ritenuto che la riqualificazione operata non abbia costituito una trasformazione degli elementi essenziali del fatto che impedisse la difesa.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la mancata considerazione ex officio di una causa di non punibilità può costituire vizio di motivazione se i presupposti sono indicati nei motivi dedotti.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di proponibilità di nuove deduzioni in cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la deduzione circa l'art. 131-bis in cassazione perché la qualificazione in ricettazione è avvenuta solo in sede di appello.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica dei fatti in appello non configura automaticamente violazione del principio di correlazione: serve una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto perché si configuri un pregiudizio reale del diritto di difesa.
- Se la nuova qualificazione non muta il nucleo fattuale contestato e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi sul medesimo fatto storico, la riqualificazione è lecita.
- La Corte d'Appello, quando modifica la qualificazione del reato, deve comunque valutare e motivare l'eventuale applicazione di cause di non punibilità pertinenti alla nuova qualificazione (es. art. 131-bis); l'omessa motivazione su tale punto può determinare annullamento con rinvio.
- La deduzione in cassazione di una causa di non punibilità collegata a una qualificazione intervenuta in appello è ammissibile se sono indicati i presupposti che ne giustificano l'esame, così da consentire alla Corte territoriale di valutare la questione in sede di rinvio.
- L'accertamento del possesso o della disponibilità di beni, specie se basato su elementi di fatto (es. presenza vicino o su vettura, testimonianze), può giustificare la responsabilità di più soggetti; la mera contestazione difensiva sull'assenza materiale non prevale se gli atti processuali contengono elementi contrari.
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