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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34913/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore socio di una cooperativa di lavoro volta a ottenere l'indennità ASpI dopo la cessazione del rapporto, in base a domanda amministrativa presentata il 7 ottobre 2013. La Corte d'Appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato l'INPS al pagamento, ritenendo che i soci lavoratori delle cooperative fossero già soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche prima del 2013, sulla base dell'equiparazione ai lavoratori subordinati prevista dalla disciplina generale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 4 lett. b), 27 e 38, l. n. 92/2012, nonché delle norme speciali sul regime previdenziale delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970 e alla normativa successiva (l. n. 196/1997, l. n. 142/2001, d.lgs. n. 423/2001), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente trascurato lo speciale regime applicabile alle cooperative rientranti nel d.P.R. n. 602/1970, regime che non comprendeva la tutela contro la disoccupazione involontaria prima dell'estensione legislativa del 2012. L'INPS ha quindi contestato il presupposto stesso del diritto alla prestazione per il periodo anteriore al 2013.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nell'ambito applicativo del d.P.R. n. 602/1970, la copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria è stata estesa solo dalla l. n. 92/2012 con effetto dal 1 gennaio 2013, e che prima di tale data non sussisteva una posizione contributiva utile all'ASpI. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda alla luce dei principi ribaditi, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2, commi 4 lett. b), 27 e 38, L. 28 giugno 2012, n. 92

    ha esteso dal 1 gennaio 2013 l'assicurazione sociale per l'impiego e ha previsto una disciplina transitoria di progressivo allineamento contributivo e prestazionale per i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602

    costituisce la disciplina speciale delle cooperative di lavoro richiamata per delimitare la tutela previdenziale, senza comprendere originariamente la disoccupazione involontaria.

  • art. 24, commi 2 e 5, L. 24 giugno 1997, n. 196

    si inserisce nell'evoluzione normativa richiamata per confermare il permanere dell'esclusione dalla tutela contro la disoccupazione involontaria per le cooperative rientranti nel regime speciale.

  • art. 1, commi 3 e 4, art. 4, comma 3, L. 3 aprile 2001, n. 142

    la Corte lo considera, in combinazione con la normativa attuativa, come confermativo del mantenimento dell'esclusione dalla tutela contro la disoccupazione involontaria prima del 2013.

  • art. 1, d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423

    norma attuativa richiamata quale conferma della perdurante esclusione dal regime assicurativo per la disoccupazione involontaria prima dell'intervento del 2012.

  • art. 37, comma 1, e art. 40, n. 7, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    sono norme del sistema assicurativo generale richiamate nel ricorso come parte del quadro normativo storico.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso come criterio interpretativo del sistema normativo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alle motivazioni dei precedenti conformi richiamati dalla Corte.

  • art. 2, comma 25, L. n. 92/2012

    collega il finanziamento della prestazione ASpI alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.

  • artt. 1 e 2, d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013

    danno attuazione alla disciplina transitoria di graduale applicazione delle nuove aliquote e prestazioni.

Massime di principio

  • Per i lavoratori soci di cooperative assoggettate a un regime previdenziale speciale, la tutela contro la disoccupazione involontaria va verificata primariamente alla luce della disciplina speciale, che può derogare alla disciplina generale dell'assicurazione per i lavoratori subordinati.
  • Quando una prestazione previdenziale è finanziata da una specifica contribuzione, il diritto alla prestazione presuppone, di regola, l'esistenza della corrispondente posizione contributiva nel periodo considerato.
  • L'estensione legislativa di una nuova tutela previdenziale a categorie originariamente escluse opera dal momento espressamente previsto dalla legge e non può essere retrodatata in via interpretativa in assenza di un chiaro dato normativo.
  • In presenza di una successione normativa che introduce gradualmente contributo e prestazione, il giudice deve ricostruire la copertura assicurativa in modo diacronico, distinguendo il regime anteriore da quello successivo all'intervento estensivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiPensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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