Cassazione Penale, Sentenza n. 43090/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su plurime censure: vizi di motivazione e travisamento della prova (art. 192 c.p.p.) con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle testimonianze, dedotta incongruenza tra le varie dichiarazioni circa la "fase" o il gruppo di appartenenza dell'imputato (Luongo, Barbato, Puzio); omissione di valutazione di dichiarazioni ritenute decisive (in particolare De Falco); contestazione della ricostruzione relativa alla richiesta della "mesata" e all'episodio intercettato del 10 maggio (con rilievo che l'imputato sarebbe stato agli arresti domiciliari); doglianze sulla mancata presa in considerazione della questione di giudicato/continuazione rispetto a precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19/10/2021 (richiesta applicazione art. 649 c.p.p. e/o riconoscimento del vincolo di continuazione).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili molte delle censure per genericità estrinseca e per tentativo di rivalutazione del merito (sindacato sulle prove e sulle valutazioni dei giudici di merito), confermando che la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata e coerente: ha ricostruito il contesto del clan Moccia, spiegato i ragionevoli mutamenti di "posizionamento" dell'imputato tra le articolazioni del clan e valorizzato le intercettazioni insieme alle dichiarazioni dei collaboratori. È stato altresì respinto il rilievo sul giudicato/continuazione perché la precedente sentenza riguardava un arco temporale diverso e perché la sentenza precedente non era ancora passata in giudicato. Conseguentemente la condanna per partecipazione ad associazione camorristica, confermata in grado d'appello (che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord), è stata mantenuta; in aggiunta il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Usato dal ricorrente per lamentare vizi di motivazione e travisamento della prova. La Corte ha ritenuto le censure generiche o idonee solo a sollecitare una rivalutazione del merito, non dimostrando un concreto travisamento né che i giudici di merito avessero attribuito al singolo teste dichiarazioni diverse da quelle rese; pertanto la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per dedurre preclusione dell'azione (giudicato). La Corte ha spiegato che l'applicazione dell'art. 649 era preclusa perché la precedente sentenza riguardava un periodo temporale diverso rispetto ai fatti contestati nel processo in esame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza del rigetto del ricorso: la Corte ha disposto, come previsto dall'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Le censure di merito che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle evidenze (testimonianze, dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni) sono spesso inammissibili in Cassazione se non indicano con specificità dove la motivazione violate norme o contiene un travisamento concreto della prova.
- Contraddizioni apparenti tra dichiarazioni di diversi collaboratori possono essere ritenute compatibili se ricomposte nel contesto cronologico e strutturale dell'organizzazione criminale: la mobilità o il "riposizionamento" dell'imputato tra articolazioni dello stesso clan può giustificare dichiarazioni differenti nel tempo.
- Per ottenere che sia valutata l'omessa considerazione di una prova decisiva, il ricorrente deve dimostrare la decisività di quella singola prova e specificare in che modo la sua omissione abbia determinato errore di diritto o travisamento dei fatti.
- La richiesta di sentire la fonte diretta di una dichiarazione indiretta (testimonianza de relato) deve essere formulata espressamente in istruttoria: in mancanza, la mancata audizione non è automaticamente vizio.
- L'eccezione di preclusione per giudicato (art. 649 c.p.p.) richiede identità di oggetto e periodo temporale e la precedente sentenza deve essere passata in giudicato per essere operativa ai fini di esclusione dell'azione; altrimenti l'eccezione può essere respinta.
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