Cassazione Penale, Sentenza n. 19310/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la sua richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione in occasione delle manifestazioni disputate dalla squadra Juventus, misura disposta dal Questore di Torino e convalidata il 19/09/2019. Il motivo principale era che il Lioi era stato assolto nel processo penale con la formula "per non avere commesso il fatto" e pertanto, secondo il ricorrente e il difensore, l'art. 6, comma 5, I. n. 401/1989 impone la revoca del provvedimento; si contestava quindi la mancata considerazione della sentenza assolutoria e un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, nel frattempo, il provvedimento impugnato era stato revocato dalla Questura di Torino (provvedimento del 04/02/2022) e il difensore e l'interessato hanno presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso (08/04/2022). La Corte non si è pronunciata sul merito della questione relativa all'effetto dell'assoluzione sulla legittimità della misura amministrativa. Inoltre è stato stabilito che, per la dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse, non consegue condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5
Il difensore sosteneva che tale norma impone la revoca del provvedimento quando in sede penale si sia stabilita la non responsabilità dell'imputato; tuttavia la Corte non ha affrontato e deciso il punto sul merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
Giurisprudenza citata - Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021
Principio richiamato secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopraggiunta mancanza di interesse non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- La revoca amministrativa del provvedimento rende privo di interesse il ricorso giudiziario e porta all'inammissibilità per carenza di interesse; pertanto è utile ottenere formalmente la revoca dall'amministrazione quando possibile.
- Un'assoluzione penale con formula "per non avere commesso il fatto" può essere invocata come motivo per chiedere la revoca di misure amministrative limitative, ma la pronuncia giudiziaria qui non è intervenuta sul punto di merito: l'effetto automatico dell'assoluzione sulle misure amministrative non è consolidato da questa decisione.
- Se si vuole ottenere una pronuncia sul rapporto tra assoluzione penale e misure amministrative, è necessario evitare la perdita di interesse (ad es. non far revocare il provvedimento o non rinunciare al ricorso) in modo che il giudice possa decidere sul merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse esonera generalmente il ricorrente dall'onere delle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria prevista per la soccombenza; è prassi consolidata richiamata dalla giurisprudenza.
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