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Sentenza

Sentenza n. 1774/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina - sezione Lavoro n. 1827/2025, depositata e resa pubblica in data 9.7.2025.

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione Lavoro, n. 1827/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 annui, oltre interessi legali. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quella territorialmente competente di Catania; il TAR ne aveva quindi disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. La notificazione è stata successivamente regolarizzata. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 10 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile e procedibile l'azione, poiché la sentenza del Tribunale di Messina era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione il 10 luglio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza, il Collegio ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'ulteriore eventuale inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nel successivo termine di 90 giorni e senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, perché l'esecuzione della condanna relativa alla carta elettronica del docente richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti, il ritardo è riconducibile anche alla mole eccezionale del contenzioso e la nomina del commissario assicura comunque il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Ha consentito la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, a seguito dell'originaria notificazione erronea.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, termine ritenuto decorso nel caso concreto.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza posta in esecuzione quale base del riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza è stata applicata analogicamente anche all'esecuzione di altre condanne pecuniarie; l'incarico affidato a un dirigente del Ministero rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una utilità deve essere eseguita quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione a una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successivo esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La previsione secondo cui il commissario ad acta non ha diritto a un compenso aggiuntivo, prevista per determinate condanne pecuniarie, può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'Amministrazione obbligata, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente nel giudizio di ottemperanza quando l'esecuzione richieda un procedimento complesso coinvolgente più soggetti, il ritardo sia spiegabile con una eccezionale mole di contenzioso e la nomina del commissario ad acta assicuri comunque l'adempimento in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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