Cassazione Penale, Ordinanza n. 18332/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La confisca del denaro è stata ritenuta corretta in diritto e sorretta da motivazione immune da vizi di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo di ricorso riguardava la confisca del denaro sequestrato, contestata dall'imputato sul presupposto che non fosse correttamente disposta. La Corte rileva però che, nel caso applicabile, l'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 impone la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o il cui valore sia sproporzionato rispetto al reddito; inoltre il Tribunale aveva motivato la confisca anche sulla sproporzione dell'importo sequestrato rispetto ai guadagni dell'imputato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato per indicare che la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di patteggiamento
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di applicazione della pena
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non giustifichi la provenienza o il cui valore sia sproporzionato rispetto al reddito
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel procedimento per reati in materia di stupefacenti, la confisca del denaro può essere disposta quando il condannato non ne giustifichi la provenienza oppure quando il valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o emergente dagli atti.
- La valutazione sulla sproporzione tra somme sequestrate e capacità reddituale dell'imputato è apprezzamento di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando censura la confisca senza confrontarsi con la previsione di confisca obbligatoria e con la motivazione del giudice di merito sulla sproporzione delle utilità sequestrate.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.
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