Cassazione Penale, Ordinanza n. 32939/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rideterminato in dieci mesi e venti giorni di reclusione la pena per avere falsamente indicato la figlia tra i componenti del proprio nucleo familiare, nonostante fosse stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, allo scopo di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha censurato il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p.; con il terzo ha contestato il diniego della sostituzione della pena detentiva breve. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o comunque non ammissibili i motivi. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che la particolare tenuità richiede la valutazione positiva di tutti i criteri previsti dalla norma, mentre il diniego può fondarsi anche sulla valutazione negativa di uno solo. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato l'entità delle somme indebitamente percepite e il significativo pregiudizio arrecato alla figlia, la cui domanda autonoma di accesso al beneficio era stata inizialmente respinta proprio a causa della falsa dichiarazione. Quanto all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p., la Corte ha richiamato la necessità che il pregiudizio sia economicamente pressoché irrisorio, sia con riguardo al valore della cosa sia con riguardo agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Quanto alla sostituzione della pena, ha ritenuto sufficiente una motivazione fondata sui precedenti penali quando essi siano valutati in modo specifico, puntuale e concreto e risultino indicativi di una prognosi sfavorevole rispetto alla finalità rieducativa, al contenimento della recidiva e all'adempimento delle prescrizioni. La Corte d'appello aveva valorizzato i numerosi e gravi precedenti dell'imputato, indicativi di una persistente capacità a delinquere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego della particolare tenuità del fatto, dell'attenuante del danno di speciale tenuità e della sostituzione della pena detentiva, sulla base, rispettivamente, dell'entità delle somme indebitamente percepite e del pregiudizio arrecato alla figlia, nonché dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 4/2019
Norma posta a fondamento della responsabilità per la falsa dichiarazione finalizzata all'indebita percezione del reddito di cittadinanza.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la valutazione positiva di tutti i criteri rilevanti; il diniego può essere fondato sulla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
L'attenuante presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, considerando sia il valore della cosa sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 56 d.lgs. 150/2022
La sentenza tratta il tema della sostituzione delle pene detentive brevi, valutando la prognosi rieducativa e il rischio di recidiva in relazione ai precedenti penali; il testo non indica espressamente l'articolo applicato.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione positiva complessiva di tutti i criteri previsti dall'art. 131-bis c.p.; il diniego della causa di non punibilità può essere giustificato dalla valutazione negativa anche di uno solo di tali criteri.
- Nel valutare la particolare tenuità dell'offesa, possono assumere rilievo sia l'entità delle somme indebitamente percepite sia il pregiudizio concreto arrecato a terzi dalla condotta, anche quando tale pregiudizio incida sull'accesso della persona offesa a un autonomo beneficio.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia pressoché irrisorio, avuto riguardo non soltanto al valore diretto della cosa o della somma, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
- Il giudice può negare la sostituzione della pena detentiva breve facendo riferimento anche esclusivamente ai precedenti penali dell'imputato, purché li valuti in modo specifico, puntuale e concreto e spieghi perché essi rendano sfavorevole la prognosi sulle finalità rieducative, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.
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