Cassazione Civile, Ordinanza n. 10162/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le attrici avevano convenuto in giudizio gli enti pubblici per contestare un avviso di liquidazione con cui veniva loro richiesto il pagamento di un’indennità di occupazione relativa a un terreno che assumevano di loro proprietà. Sostenevano di aver acquistato il bene con atti regolarmente trascritti e di averlo posseduto per oltre vent’anni, chiedendo l’accertamento della proprietà privata dell’area. In via subordinata chiedevano che fosse accertata comunque la proprietà privata delle porzioni emerse del compendio, ritenendo che non potessero essere incluse nel demanio marittimo. La Corte d’appello aveva invece confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale degli enti pubblici, accertando l’appartenenza del bene al demanio e ordinandone il rilascio. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni degli artt. 822, 823, 832 e 948 c.c., dell’art. 28 cod. nav., degli artt. 132 c.p.c. e 42 e 111 Cost., oltre a vizio di omesso esame di fatto decisivo, censurando l’accertamento di demanialità compiuto dal giudice di merito e la mancata esclusione di alcune porzioni dell’area dal regime demaniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osservando che entrambe le censure miravano in realtà a ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto svolto dalla Corte d’appello sulla natura dell’area, indicata come storicamente utilizzata come valle da pesca. La Corte ha ribadito che nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio né sostituire la valutazione del merito con una diversa ricostruzione dei fatti, purché la motivazione del giudice di merito sia non apparente e logicamente sufficiente, come nel caso di specie. La memoria depositata dalla ricorrente non ha offerto elementi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese, l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con ulteriore somma in favore della controparte e una somma in favore della cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 822 c.c.
Richiamato per sostenere la censura sulla natura demaniale dell’area; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza è reputata inammissibile in quanto diretta a sollecitare una nuova valutazione di fatto.
art. 823 c.c.
Invocato in relazione al regime dei beni demaniali; la Cassazione non lo applica direttamente, limitandosi a rilevare l’inammissibilità delle censure sul fatto.
art. 832 c.c.
Richiamato per affermare la proprietà privata asseritamente vantata dalle ricorrenti; la Corte non rivaluta il punto perché il ricorso tende a una revisione del merito.
art. 948 c.c.
Richiamato a sostegno dell’azione di rivendicazione/proprietà; la doglianza è dichiarata inammissibile poiché investe l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
art. 28 cod. nav.
Richiamato per contestare l’inclusione dell’area nel demanio marittimo e per sostenere l’esclusione di porzioni emerse; la Corte ritiene la censura sostanzialmente volta a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.
art. 132 c.p.c.
Invocato quale parametro del vizio motivazionale, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti motivazione apparente o vizi al livello del "minimo costituzionale".
art. 42 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di proprietà; la Corte non affronta un bilanciamento sostanziale, ritenendo il ricorso inammissibile per richiesta di riesame del fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle altre norme a sostegno del vizio motivazionale; la Corte afferma che la motivazione della sentenza di merito è sufficiente e non apparente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Indica i vizi dedotti nel ricorso; la Corte reputa le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo giudizio sul fatto.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la proposta di definizione accelerata, condivisa dal collegio; la decisione viene adottata in conformità alla proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente di ottenere la decisione.
art. 96 c.p.c.
Applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; comporta condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la sentenza di merito quando la doglianza, pur formalmente formulata come violazione di legge o vizio motivazionale, mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- L’esame dei documenti, la valutazione delle testimonianze e la scelta delle risultanze probatorie ritenute più convincenti sono attività riservate al giudice di merito; in cassazione può denunciarsi solo l’assenza o l’apparenza della motivazione, non una diversa lettura del compendio istruttorio.
- Una motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente o scende sotto il livello del 'minimo costituzionale'; non è invece sufficiente che la parte ricorrente proponga una ricostruzione alternativa del fatto.
- Quando il ricorso viene deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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