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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23507/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il destinatario di un decreto di espulsione amministrativa emesso dal prefetto impugnava in cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione all'espulsione. L'opposizione era stata fondata, da un lato, sulla dedotta nullità o annullabilità dell'espulsione in conseguenza del rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa presentata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 286/1998 e dichiarata inammissibile dalla questura; dall'altro, sulla questione della validità della traduzione del provvedimento espulsivo, che il giudice di pace aveva ritenuto tradotto in albanese mentre risultava tradotto in inglese. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle doglianze relative alla validità ed efficacia del decreto di espulsione; 2) errore di fatto/omesso esame in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice affermato una traduzione in albanese anziché in inglese e per non avere verificato la conoscenza dell'inglese da parte dell'interessato; 3) nullità dell'ordinanza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha respinto il primo nei limiti in cui riguardava una censura già esaminata dal giudice di pace e lo ha dichiarato inammissibile per la parte relativa a una questione nuova non autosufficientemente dedotta; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità. Accogliendo il secondo motivo, ha cassato il provvedimento impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., annullando il decreto di espulsione emesso dal prefetto. Ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre la nullità della decisione di merito per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di legittimità distingue tra questione effettivamente esaminata e questione nuova non trattata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare l'erroneo accertamento di fatto sulla lingua di traduzione del provvedimento espulsivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie circa la lingua nella quale il provvedimento era stato tradotto.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    richiamato come base della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa posta a fondamento dell'opposizione.

  • art. 18 d.p.r. 445/2000

    la questione relativa alla sua violazione è stata ritenuta nuova e, in difetto di specifica allegazione nel ricorso e di trascrizione dell'atto di opposizione, inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la doglianza di motivazione apparente, ritenuta però generica e quindi inammissibile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    applicato per decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una questione non trattata dalla sentenza impugnata è ammissibile solo se il ricorrente allega specificamente di averla già sottoposta al giudice di merito e indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • In materia di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare che il destinatario conosca la lingua italiana o una lingua veicolare utilizzata per la traduzione del provvedimento, perché tale conoscenza è elemento che legittima la notificazione in quella lingua.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto se la persona interessata comprenda la lingua di traduzione del provvedimento espulsivo, valutando le prove disponibili e, se del caso, le dichiarazioni rese dall'interessato in sede amministrativa.
  • Quando il vizio accertato consente la decisione immediata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare essa stessa nel merito.
  • La censura di motivazione apparente deve essere specifica e non generica; una deduzione meramente assertiva non è idonea a fondare il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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