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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 5848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato un'istanza di definizione degli omessi o tardivi versamenti IVA relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002 ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, ma non aveva versato l'ultima rata. L'Agenzia aveva quindi negato il perfezionamento della definizione e notificato una cartella di pagamento per le somme residue e per le sanzioni applicate in misura intera. La società aveva impugnato sia il diniego sia la cartella. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il mancato o tardivo pagamento delle rate comportasse la decadenza dai benefici. Nel giudizio di legittimità è stata inoltre rilevata d'ufficio l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea della definizione agevolata dell'IVA prevista dall'art. 9-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che la definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, nella parte relativa all'IVA e alle sanzioni per omesso o tardivo versamento, dovesse essere disapplicata perché incompatibile con la normativa unionale, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto entrambe le impugnazioni originariamente proposte dalla società, rendendo valido il diniego di definizione e la cartella. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi o tardivi versamenti dell'IVA

    La norma non può essere applicata per consentire una riduzione o una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni; deve essere disapplicata nella parte incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Obblighi degli Stati membri in materia di imposizione e riscossione dell'IVA

    Gli Stati membri devono garantire la corretta applicazione e riscossione dell'IVA e non possono introdurre misure di rinuncia generale o indiscriminata all'imposta dovuta.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9

    Misure di definizione agevolata e condono fiscale

    Secondo la Corte di giustizia, le misure che comportano una rinuncia generale all'accertamento o alla riscossione dell'IVA sono incompatibili con il sistema comune dell'imposta.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È stato utilizzato dall'Agenzia per denunciare l'erronea interpretazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002.

  • Art. 378 c.p.c.

    Memoria nel giudizio di cassazione

    La società ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di legittimità, senza che ciò modificasse l'esito della controversia.

Massime di principio

  • Le definizioni agevolate relative all'IVA non possono comportare una rinuncia generalizzata dello Stato alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi di pagamento.
  • Quando una disciplina nazionale risulta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il giudice nazionale deve disapplicarla, anche d'ufficio e anche se la questione non è stata sollevata tempestivamente dalle parti.
  • In materia di condoni o definizioni fiscali, il mancato pagamento anche di una rata può impedire il perfezionamento della procedura; tuttavia, per l'IVA, la ragione decisiva può essere direttamente l'incompatibilità della misura agevolativa con il diritto unionale.
  • Le sanzioni tributarie collegate all'IVA devono essere integralmente riscuotibili quando una misura nazionale ne comporti una rinuncia generalizzata, poiché la tutela europea dell'IVA riguarda anche l'effettività delle sanzioni.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare sia il rispetto delle condizioni formali della definizione agevolata, inclusi termini e rate, sia la compatibilità della misura con il diritto dell'Unione europea.

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