Sentenza del 21/07/2020 n. 15506 - Corte di Cassazione
Accise - Addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica - Rimborso - Soggetti legittimati - Consumatore finale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica (periodo giu.2010-dic.2011). Il contribuente (società) aveva chiesto il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria dopo che l'addizionale era stata addebitata in fattura; la questione era se il consumatore finale potesse ottenere il rimborso dall'Erario o se solo il fornitore (soggetto passivo dell'accisa) fosse legittimato a richiederlo, con possibilità per il consumatore di agire civilisticamente in ripetizione di indebito contro il fornitore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso della parte pubblica, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della (------) s.p.a. La Corte ha affermato che l'obbligato tributario per accisa e addizionali è il fornitore (soggetto che fattura l'energia), che solo il fornitore è titolato a chiedere il rimborso all'Amministrazione (entro 2 anni dalla data del pagamento, o entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che gli impone la restituzione a terzi). Il consumatore finale può ottenere il rimborso esclusivamente mediante l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore e, solo in via eccezionale (se l'azione civile risulti impossibile o eccessivamente difficile, con allegazione e prova di tale situazione), può essere ammesso a chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione nel rispetto del principio di effettività del diritto UE. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise)
art. 2, art. 14, art. 16, art. 53, art. 56
Art.2: obbligazione tributaria nasce in fabbricazione/importazione; art.53: soggetti obbligati alla accisa sull'energia sono i venditori che fatturano ai consumatori finali; art.16 e art.56: consentono al soggetto passivo il ricorso alla rivalsa verso il consumatore; art.14: il rimborso spetta quando l'accisa è indebitamente pagata, ma il diritto al rimborso è riconosciuto al soggetto passivo (fornitore) salvo che l'onere non sia effettivamente trasferito ad altri.
Decreto Legge 29 novembre 1988, n. 511
art. 6 (addizionali provinciali, testo ratione temporis, comma 3)
Le addizionali sono dovute dai soggetti obbligati (fornitori) al momento della fornitura e sono riscosse/liquidate come l'accisa; dunque il soggetto legittimato al rimborso è il fornitore.
Legge 29 dicembre 1990, n. 428
art. 29, comma 2 e comma 3
Per tributi incompatibili con norme comunitarie lo Stato rimborsa a meno che l'onere non sia stato trasferito ad altri, e non è ammissibile che l'Amministrazione determini il trasferimento tramite mere presunzioni; disciplina applicabile ai rimborsi rilevanti per l'ordinamento comunitario.
Direttiva 2008/118/CE
art. 9 §2 (riferimento al rimborso), art. 1 §2 menzionato
La direttiva non definisce il regime di rimborso interno; spetta agli Stati membri regolare i requisiti per la presentazione delle domande di rimborso, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività (cioè non rendano praticamente impossibile l'esercizio del diritto).
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (esempi rilevati)
sent. C-564/15 Farkas; C-35/05 Reemtsma; C-533/16 Volkswagen; C-427/10 Banca popolare antoniana veneta; C-94/10 Danfoss
I precedenti CJUE stabiliscono che l'ordinamento interno può regolare i rimedi ma deve consentire l'effettività: il consumatore può agire civilisticamente contro il fornitore e solo se tale rimedio è impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza o fallimento del fornitore, o procedura interna inefficace) può essere ammessa un'azione diretta contro l'Amministrazione.
Massime di principio
- Soggetto legittimato primario a chiedere il rimborso di accise e relative addizionali è il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) che ha versato l'imposta all'Amministrazione.
- Il consumatore finale che ha subito l'addebito dell'accisa deve normalmente agire civilisticamente in ripetizione di indebito contro il fornitore per ottenere il rimborso.
- Solo in via eccezionale, e previa allegazione e dimostrazione, il consumatore può richiedere direttamente all'Amministrazione il rimborso quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile (es. fallimento/insolvenza del fornitore o altri comprovati ostacoli procedurali).
- L'Amministrazione non può presumere che l'onere sia stato trasferito al consumatore per negare il rimborso al fornitore: l'accertamento del trasferimento richiede prova e non può fondarsi su mere presunzioni.
- I termini procedurali per il rimborso sono rilevanti: il fornitore ha termini specifici (es. due anni dalla data del pagamento; 90 giorni dal passaggio in giudicato se deve restituire somme a terzi), mentre il consumatore beneficia del più ampio termine civilistico per la ripetizione di indebito.
- La distinzione tra rapporto tributario (fisco ⇄ fornitore) e rapporto civilistico (fornitore ⇄ consumatore) è netta: le rispettive azioni e rimedi seguono logiche diverse e non si sovrappongono se non per le eccezioni previste dal principio di effettività UE.
- In situazione pratica: prima di chiedere il rimborso diretto all'Amministrazione, il consumatore deve tentare e documentare l'azione contro il fornitore; senza prova dell'impossibilità/gravosità di tale azione la legittimazione diretta è negata.
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