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Sentenza

Sentenza del 21/07/2020 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Notificazione tramite servizio postale privato - Irregolarità - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente deduceva l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata tramite servizio postale privato (Nexive), eccependo l'inesistenza della notifica. Altri profili dedotti nel ricorso (prescrizione del credito presupposto, carenza di motivazione) sono stati richiamati ma la controversia si è risolta principalmente sul profilo della regolarità della notificazione tramite operatore privato e sull'onere probatorio a carico dell'ufficio impositore.

La decisione

La CTP aveva ritenuto irregolare la notificazione a mezzo servizio postale privato e aveva accolto il ricorso compensando le spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che è stato rigettato. Il giudice d'appello ha ritenuto che, sebbene la legge n.124/2017 abbia soppresso l'attribuzione esclusiva a Poste Italiane a decorrere dal 10 settembre 2017, la stessa ha introdotto il regime delle licenze individuali rilasciate dall'Autorità (AGCOM) con requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità; fino al rilascio delle nuove licenze e alla definizione dei requisiti da parte dell'Autorità, resta confermato l'orientamento giurisprudenziale. Nel caso concreto l'ufficio non ha provato l'avvenuto rilascio, all'epoca della notifica censurata, della licenza individuale in capo a Nexive; perciò la notificazione è stata ritenuta irregolare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1 lett. a

    affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Prima dell'abrogazione tale norma attribuiva in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A. i servizi di notificazione postale di atti giudiziari, includendo le notifiche di atti tributari; per i fatti anteriori all'abrogazione l'esclusiva impediva l'uso di operatori privati.

  • Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 57-58

    abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con decorrenza dal 10 settembre 2017; aggiunta all'art.5 comma 2 del d.lgs. n.261/1999 dell'obbligo del rilascio di licenze individuali e demandata all'Autorità la determinazione dei requisiti entro novanta giorni

    La norma ha soppresso l'esclusiva dal 10/9/2017 ma ha introdotto il regime di licenze individuali da rilasciare secondo requisiti stabiliti da AGCOM; l'abrogazione non ha efficacia retroattiva e, fino al rilascio delle licenze e alla definizione dei requisiti, permane la necessità di comprovare l'affidabilità dell'operatore.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    Definisce la materia delle notificazioni di atti giudiziari alla quale si riferiscono le riserve e le regole del servizio postale per le notificazioni, includendo anche gli atti tributari come notificazioni di carattere giudiziario/amministrativo rilevanti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n.13452 e n.13453 del 29/05/2017 e successive ordinanze)

    La giurisprudenza aveva affermato l'attribuzione in esclusiva a Poste Italiane delle notificazioni postali; dopo la legge n.124/2017 la Corte ha ritenuto che, fino al rilascio delle nuove licenze e alla definizione dei requisiti da parte dell'Autorità, l'orientamento giurisprudenziale debba continuare a trovare applicazione e che l'ufficio debba provare il possesso della licenza da parte del fornitore privato.

Massime di principio

  • Onere della prova: spetta all'ufficio impositore dimostrare che, all'epoca della notificazione mediante operatore privato, il fornitore era titolare della licenza individuale prevista dalla disciplina post-abolizione dell'esclusiva; in mancanza la notificazione è irregolare.
  • Effetto della legge n.124/2017: l'abrogazione dell'attribuzione esclusiva opera dal 10/09/2017 ma non retroattivamente; dopo tale data è comunque necessario che l'Autorità (AGCOM) abbia rilasciato le licenze secondo i requisiti previsti affinché le notifiche tramite operatori privati siano valide.
  • Per i fatti anteriori al 10/09/2017: le notifiche effettuate tramite operatori privati erano, di regola, invalide perché la riserva spettava esclusivamente a Poste Italiane.
  • Incertezza normativa e probatoria: fino alla piena attuazione del regime di licenze e all'elenco/registro dei licenziatari, i tribunali possono ritenere insufficiente la semplice dichiarazione dell'ufficio e richiedere prova documentale del rilascio della licenza.
  • Prassi consigliata per l'amministrazione finanziaria: allegare sempre agli atti di riscossione la prova documentale del possesso della licenza dell'operatore postale (estratto registro AGCOM o copia della licenza) e la data di efficacia della stessa.
  • Prassi consigliata per il contribuente: verificare la data di notifica, richiedere copia della documentazione attestante il rilascio di eventuali licenze al fornitore privato e, in mancanza, proporre impugnazione per irregolarità della notificazione.
  • Conseguenze processuali: la dichiarazione di irregolarità della notificazione può determinare l'annullamento dell'atto impugnato o la rinnovazione della notificazione; i tribunali possono compensare le spese quando la materia presenta ragionevoli difficoltà interpretative.

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