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Sentenza

Sentenza del 21/07/2020 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rimborso dell'accisa - Servizi pubblici di trasporto regionale e locale - Agenzia delle Dogane in merito al riconoscimento della riduzione fiscale - Direttiva CEE 96/2003 in merito al beneficio fiscale - Presupposti dell'Agenzia delle Dogane - Direttiva 118/2008/CE: armonizzazione dei prodotti - Corte Costituzionale: Normativa comunitaria e legge ordinaria dello Stato - Procedura d'infrazione e condanna per l'Italia: mancata attuazione della direttiva 2003/96/CE - Introduzione del sistema fiscale agevolato per il gasolio ad uso commerciale - Commissione europea: nozione di gasolio commerciale e vincolo degli Stati Membri - Corte di Giustizia: ammissibilità di sovvenzioni pubbliche.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione relativo a consumi effettuati con autobus impiegati in servizi di trasporto di linea non contribuiti e 'atipici' (servizi programmati approvati dall'ente locale, alcuni rivolti a categorie determinate di passeggeri). La controversia verteva sulla qualificazione di tali servizi alla luce del D.Lgs. 422/1997 (nozione di servizi pubblici di trasporto regionale e locale), dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/1995 e dell'art. 5 D.L. 452/2001 che prevedono la riduzione, nonché sulla portata e diretta efficacia dell'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE ('gasolio commerciale') e sul divieto per gli Stati membri di adottare definizioni nazionali più restrittive rispetto a quella comunitaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente, dichiarando illegittimi i provvedimenti dell'Agenzia (cartelle di pagamento per rimborsi contestati) e compensando le spese di giudizio. Il Collegio ha ritenuto che l'art.5 D.L. 452/2001 e l'art.24-ter D.Lgs. 504/1995 riconoscano il beneficio alle imprese esercenti autoservizi ai sensi del D.Lgs. 422/1997; che i servizi di linea non contribuiti e 'atipici' rientrino nella nozione di servizi pubblici di trasporto adottata dal D.Lgs. 422/97 (programmati, con itinerari/orari/frequenze/tariffe approvati dall'ente locale); e che l'Amministrazione abbia illegittimamente ristretto il campo di applicazione escludendo tali servizi. Inoltre, la Commissione ha richiamato la portata vincolante della disciplina comunitaria (Direttiva 2003/96/CE e successiva attuazione) e l'impossibilità per lo Stato di adottare una nozione nazionale più restrittiva di "gasolio commerciale".

Norme richiamate

  • D.Lgs. 504/1995 (art. 24-ter)

    beneficio riconosciuto alle "attività di trasporto di persone svolte da imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19/11/1997 n. 422"

    Articolo richiamato come norma nazionale che attribuisce il rimborso dell'accisa alle imprese di TPL ai sensi del D.Lgs. 422/97; usato per confermare spettanza del beneficio anche per servizi non contribuiti se rientranti nella nozione del decreto

  • D.L. 452/2001 (art. 5)

    "la riduzione si applica, inter alia, alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28/9/1939 n.1822, al Regolamento (CEE) n.684/92... e al citato decreto legislativo n.422 del1997"

    Norma che riconosceva la riduzione per i trimestri fino al 2015; la Commissione l'ha ritenuta sostanzialmente identica all'art.24-ter e applicabile alle imprese che svolgono servizi secondo il D.Lgs. 422/97

  • D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 (art. 1)

    "il presente decreto individua le funzioni e i compiti... in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati"; definisce i servizi come "insieme dei sistemi... che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato"

    Fornisce la nozione di servizi pubblici di trasporto cui si riferiscono le agevolazioni fiscali; la Commissione ha ritenuto che servizi di linea non contribuiti e atipici che rispondono a tali requisiti rientrino nel campo di applicazione

  • Direttiva 2003/96/CE (art. 7)

    "il beneficio si applica per quanto riguarda il trasporto di passeggeri sia ai soggetti pubblici, sia ai soggetti privati, a condizione che esercitino attività di trasporto di passeggeri"

    Definisce la facoltà degli Stati di prevedere agevolazioni per il "gasolio commerciale" e impone che la qualificazione sia collegata all'uso (trasporto), non alla natura pubblica/privata dell'operatore; vincola gli Stati a non adottare definizioni più restrittive se esercitano la facoltà

  • Direttiva 2008/118/CE (considerando 2 e 8)

    "le condizioni per la riscossione delle accise... devono rimanere armonizzate..."; "la nozione di accise e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri"

    Richiama l'esigenza di armonizzazione per evitare distorsioni del mercato interno; usata per criticare interpretazioni nazionali restrittive che limitino l'agevolazione

  • D.Lgs. 26/2007

    attuazione della direttiva 2003/96/CE

    Atto di recepimento che mostra come lo Stato abbia introdotto il quadro comunitario sulla tassazione dei prodotti energetici; rafforza la tesi della vincolatività delle disposizioni comunitarie in materia

  • CGUE Sez. V, sent. 5/10/2006 n. 360

    Decisione che condannò l'Italia per mancata attuazione della direttiva 2003/96/CE; richiamata per dimostrare l'obbligo di conformità e la necessità di attuazione

  • Nota DG Fiscalità e Unione Doganale (12/01/2018)

    Chiarimento della Commissione/DG che la nozione di "gasolio commerciale" dell'art.7 par.3 vincola gli Stati membri e impedisce definizioni nazionali più restrittive

  • Giurisprudenza nazionale: CTP Brescia sent. n. 222/2018

    Decisione di merito che ha ritenuto direttamente applicabile l'art.7 della direttiva e ha escluso la possibilità per gli Stati membri di adottare definizioni più restrittive di "gasolio commerciale"

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia (principio su sovvenzioni)

    Richiamata per affermare che le sovvenzioni pubbliche a servizi di linea sono ammissibili solo se compensano obblighi di servizio pubblico e non distorcono la concorrenza; implica che agevolazioni fiscali non possono crearsi cumulo incompatibile con il mercato

Massime di principio

  • La spettanza dell'agevolazione sull'accisa per il "gasolio commerciale" va valutata in base all'uso effettivo (trasporto di persone/merci) e alla nozione di servizio pubblic o di trasporto prevista dal D.Lgs. 422/97 (itinerari, orari, frequenze, tariffe stabilite, accesso generalizzato), non in base alla natura pubblica o privata dell'operatore.
  • Se un servizio è programmato e approvato dall'ente locale (percorsi, fermate, orari, frequenze) rientra generalmente nella nozione di servizio pubblico di trasporto locale/regionale ai fini delle agevolazioni, anche se non riceve contributi o non è disciplinato da un contratto di servizio.
  • Una volta che lo Stato eserciti la facoltà prevista dall'art.7 della Direttiva 2003/96/CE e introduca un regime agevolato, non può adottare una definizione nazionale di "gasolio commerciale" più restrittiva di quella comunitaria; le disposizioni e interpretazioni comunitarie pertinenti sono vincolanti e possono trovare diretto effetto in giudizio.
  • Le amministrazioni non possono negare l'agevolazione basandosi su criteri che creano disparità di trattamento ingiustificate tra operatori: eventuali sovvenzioni pubbliche devono essere compatibili con le regole di concorrenza e non cumulabili con altre agevolazioni in modo da determinare distorsioni.
  • In presenza di dubbio interpretativo sulla portata di una direttiva o sulla sua applicazione nazionale, il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è uno strumento utile; tuttavia i giudici nazionali possono disapplicare interpretazioni amministrative contrarie al diritto dell'Unione quando la norma comunitaria è chiara e idonea a produrre effetti diretti.
  • Documentazione utile per sostenere la richiesta: atti amministrativi che dimostrino la programmazione/approvazione del servizio da parte dell'ente locale (piani di esercizio, autorizzazioni, orari, tariffazione), evidenza dell'impiego del gasolio per attività di trasporto passeggeri, e ogni prova che dimostri l'assenza di una definizione nazionale compatibile con la direttiva.

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