Sentenza del 21/07/2020 n. 49 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazione tributarie - Adempimenti di natura formale non tempestivamente eseguiti - Remissio in bonis - Obbligo dell'Amministrazione di valutare la nuova dichiarazione del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
accertamento fiscale riferito a un anno d'imposta volto a recuperare un vantaggio fiscale frazionato in più anni; il contribuente non aveva eseguito tempestivamente adempimenti formali necessari per fruire dell'agevolazione e ha successivamente posto in essere una remissio in bonis ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 16/2012 con l'obiettivo di far valere l'adempimento per gli anni successivi
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'esistenza di un accertamento relativo a un determinato periodo non impedisce al contribuente di avvalersi della remissio in bonis per adempiere formalmente e beneficiare dell'agevolazione negli anni successivi. In forza del principio di autonomia dei periodi d'imposta ciascun periodo corrisponde a un'obbligazione tributaria autonoma; conseguentemente l'Amministrazione è obbligata a valutare la correttezza della comunicazione di remissio in bonis (secondo i requisiti dell'art. 2 del d.l. n. 16/2012) o, se del caso, a contestare il merito del recupero fiscale, ma non può semplicemente ignorare la nuova dichiarazione "tanquam non esset".
Norme richiamate
art. 2 del d.l. n. 16 del 2012
stabilisce la disciplina della remissio in bonis che consente al contribuente di sanare omissioni formali nei termini e con le modalità previste; la norma deve essere applicata dall'Amministrazione per verificare la correttezza della regolarizzazione comunicata dal contribuente
principio di autonomia dei periodi d'imposta
a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui un accertamento su un periodo non preclude l'efficacia di adempimenti regolarizzati con remissio in bonis riferiti a periodi successivi
Massime di principio
- La remissio in bonis, se effettuata nei termini e secondo i requisiti normativi, può sanare omissioni formali anche quando sussiste un accertamento su un diverso periodo d'imposta che mira a recuperare un vantaggio frazionato: gli obblighi tributari sono periodici e autonomi
- L'Amministrazione è tenuta a esaminare la comunicazione di remissio in bonis: deve valutare la conformità alla normativa (art. 2 d.l. 16/2012) e non può semplicemente ignorarla. Solo dopo verifica potrà eventualmente contestare il merito del recupero
- In casi simili occorre conservare e documentare la tempestività e i requisiti della regolarizzazione formale: la provata correttezza della remissio in bonis rafforza la posizione del contribuente
- Un accertamento su un anno non equivale automaticamente a una pronuncia sulla regolarità degli adempimenti relativi ad altri anni; è necessaria una valutazione distinta per ciascun periodo d'imposta
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