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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/786

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/786 della Commissione del 15 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE per l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi, modificando e rettificando gli elenchi degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti. Le modifiche riflettono variazioni di status, cambi di denominazione e indirizzo, nuove estensioni territoriali e di categoria di prodotto, nonché alcune cancellazioni e correzioni tecniche. Viene inoltre eliminato un riferimento per il Giappone relativo alla categoria F nell’allegato III e corretti alcuni dati di iscrizione in altri allegati. La rettifica prevista dall’articolo 2 si applica dal 3 febbraio 2020.

Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 sul regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, con aggiornamento degli elenchi di paesi terzi, autorità e organismi di controllo riconosciuti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, incidendo sugli elenchi di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Riguarda in particolare le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti per l’equivalenza o ai fini del rilascio di certificati nei paesi terzi, nonché le relative categorie di prodotti biologici e i paesi terzi per i quali il riconoscimento vale. Le modifiche interessano operatori, importatori e organismi di controllo del settore biologico; l’articolo 2 contiene una rettifica applicabile retroattivamente dal 3 febbraio 2020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/786: modifica e rettifica del regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi. La Commissione aggiorna gli elenchi di cui agli allegati III e IV sulla base di nuove informazioni fornite dai paesi terzi, di domande di modifica presentate da organismi di controllo e di esigenze di certezza del diritto, oltre a introdurre una rettifica con efficacia retroattiva limitata.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e sull’articolo 38, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007. Dall’impianto dei considerando emerge che la Commissione intende mantenere aggiornato il sistema di equivalenza e di controllo per le importazioni biologiche, assicurando che gli elenchi riflettano correttamente i riconoscimenti, le revoche, le modifiche di denominazione e gli ampliamenti territoriali e di categoria.

Ambito degli elenchi interessati

Il regolamento agisce su due distinti allegati del regolamento (CE) n. 1235/2008:

  • allegato III, relativo ai paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo sono riconosciuti equivalenti a quelli dell’UE;
  • allegato IV, relativo alle autorità e agli organismi di controllo incaricati dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

Le modifiche incidono quindi sia sul livello paese sia sul livello di singolo organismo di controllo, con effetti rilevanti per importatori e operatori del settore biologico.

Modifiche all’allegato III

Per l’allegato III vengono effettuati diversi interventi di aggiornamento.

Per l’India, sulla base delle informazioni ricevute dall’autorità competente, viene eliminato il riferimento all’organismo di controllo Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP), poiché il relativo riconoscimento è stato sospeso.

Per il Giappone, la categoria F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) viene soppressa perché il paese non dispone di norme per la produzione biologica di tali prodotti. La voce viene riformulata per precisare che restano coperti i prodotti di categoria A coltivati in Giappone e i prodotti di categoria D trasformati in Giappone con ingredienti biologici coltivati in Giappone o importati in Giappone da specifiche provenienze.

Per la Repubblica di Corea, vengono aggiornati la denominazione e i siti internet di alcuni organismi di controllo, viene revocato il riconoscimento di Ecolivestock Association e vengono aggiunti sei nuovi organismi riconosciuti. Tra gli aggiornamenti figurano il passaggio di Konkuk University industrial cooperation corps a KAFCC e l’introduzione di nuovi codici per gli organismi aggiunti.

Per gli Stati Uniti, la denominazione Primuslabs viene sostituita con Primus Auditing Operations e si aggiorna il relativo indirizzo internet. Il regolamento rettifica inoltre i nomi di due organismi aggiunti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25, con applicazione dalla data di entrata in vigore di quel regolamento.

Modifiche all’allegato IV: nuovi riconoscimenti ed estensioni

L’allegato IV viene ampiamente modificato per ampliare o correggere gli ambiti di riconoscimento di numerosi organismi di controllo.

Tra gli interventi principali figurano:

  • BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd: estensione al Kirghizistan per le categorie di prodotti A e D;
  • Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd: inserimento per la Cina per le categorie A e D, con eccezioni per prodotti in conversione e vino, e periodo di inclusione fino al 30 giugno 2021;
  • Biocert International Pvt Ltd: estensione alla Georgia per la categoria A;
  • BioGro New Zealand Limited: aggiornamento del solo indirizzo;
  • Bio.inspecta AG: soppressione della riga relativa alla Tunisia;
  • CCPB Srl: estensione a Tanzania e Mozambico per le categorie C e D;
  • CERES Certification of Environmental Standards GmbH: estensioni molto ampie a numerosi paesi, tra cui Cuba, Sudan e Kosovo per le categorie A, B e D, altri paesi per categorie A e D, nonché ulteriori estensioni specifiche per Belarus, Ghana, Kazakhstan e Moldova;
  • Ecocert SA: estensione alla Dominica per la categoria A e al Giappone per la categoria F;
  • Ecovivendi d.o.o. Belgrade: riconoscimento per la Serbia per le categorie A e D, con eccezioni per prodotti in conversione e vino, e periodo di inclusione fino al 30 giugno 2021;
  • Ekoagros: estensioni a Belarus, Kazakhstan, Russia e Tagikistan per varie combinazioni delle categorie B, D e F;
  • Japan Organic and Natural Foods Association: estensione al Giappone per la categoria C;
  • ORSER: estensione ad Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kirghizistan, Kazakhstan e Turchia per le categorie B e E;
  • Servicio de Certificación CAAE S.L.U: aggiornamento dell’indirizzo;
  • SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’: estensione al Turkmenistan per la categoria A;
  • TÜV Nord Integra: estensione all’Algeria per le categorie A e D.

Le modifiche agli allegati IV riflettono quindi un continuo aggiornamento del regime di equivalenza, con rilevanza pratica per l’operatività delle importazioni biologiche da specifici paesi terzi.

Rettifica dell’allegato III

Oltre alle modifiche sostanziali, il regolamento contiene una rettifica dell’allegato III, applicabile dal 3 febbraio 2020. La rettifica riguarda il testo relativo agli Stati Uniti, con sostituzione delle righe corrispondenti ai codici US-ORG-063 e US-ORG-067 con i nomi corretti Eco-Logica S.A e OnMark Certification Services.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato per eliminare o aggiornare organismi e categorie di prodotti per India, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti. In particolare, per l’India è soppressa la riga relativa a IN-ORG-009; per il Giappone è soppressa la categoria F e riformulata la voce sulle categorie ammesse; per la Repubblica di Corea sono aggiornati nomi, siti internet, cancellazioni e nuove iscrizioni di organismi di controllo; per gli Stati Uniti è aggiornato il nome di US-ORG-048 in Primus Auditing Operations.

Aggiornamento dell’allegato IV

L’allegato IV è modificato per estendere, correggere o aggiornare il riconoscimento di diverse autorità e organismi di controllo in paesi terzi. Sono aggiunti o ampliati gli ambiti territoriali e/o per categorie di prodotti di BAȘAK, Beijing Continental Hengtong Certification, Biocert International, BioGro New Zealand, CCPB, CERES, Ecocert, Ecovivendi, Ekoagros, ORSER, SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’ e TÜV Nord Integra; sono inoltre aggiornati indirizzi e rimosse voci non più valide, come Bio.inspecta per la Tunisia.

Rettifica dell’allegato III con effetto dal 3 febbraio 2020

L’articolo 2 dispone una rettifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, applicabile dal 3 febbraio 2020. La rettifica riguarda la correzione di denominazioni e riferimenti di organismi di controllo negli Stati Uniti, con sostituzione delle righe US-ORG-063 ed US-ORG-067 rispettivamente con Eco-Logica S.A e OnMark Certification Services.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionimercato internocertificazione e controllidiritto alimentare

Testo integrale

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