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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/874

Regolamento (UE) 2020/874 del Consiglio del 15 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32020R0874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso l’elenco delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune contenuto nel regolamento (UE) n. 1387/2013. Introduce nuove sospensioni, modifica alcune voci esistenti, revoca talune sospensioni non più nell’interesse dell’Unione e adegua designazioni, classificazioni, aliquote e date di riesame. Le modifiche sono state concepite per garantire approvvigionamenti regolari, sostenere determinate filiere industriali, in particolare quella delle batterie, e tener conto dell’evoluzione tecnica ed economica dei prodotti.

Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come modificato dal presente regolamento. Riguarda operatori economici, importatori e autorità doganali degli Stati membri, incidendo sui dazi autonomi della TDC per specifiche merci agricole e industriali classificate secondo codici NC/TARIC. Talune sospensioni sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2020, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Il regolamento interviene sul sistema delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La finalità dichiarata è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti non prodotti o insufficientemente prodotti nell’Unione, evitare perturbazioni di mercato e, per alcuni comparti, sostenere l’integrazione industriale europea, in particolare nel settore delle batterie.

Contesto e ratio dell’intervento

I considerando evidenziano che taluni prodotti agricoli e industriali non sono fabbricati nell’Unione, oppure lo sono in misura inadeguata o inesistente; per questo l’Unione mantiene o introduce sospensioni totali o parziali dei dazi TDC. Il regolamento precisa inoltre che, per alcuni prodotti collegati alla filiera batterie e per quelli inclusi nell’elenco di sostanze candidate REACH, è opportuno limitarsi a sospensioni parziali, con riesami obbligatori fissati rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. È infine richiamata l’esigenza di aggiornare designazioni, classificazioni e condizioni d’uso finale in base all’evoluzione tecnica e di revocare le sospensioni non più nell’interesse dell’Unione.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, cioè l’elenco delle merci per le quali i dazi autonomi della TDC sono sospesi. L’effetto pratico ricade sugli importatori e sugli operatori economici che immettono tali merci in libera pratica nell’Unione, nonché sulle autorità doganali che applicano le misure tariffarie. Le merci interessate sono classificate con codici NC e TARIC e, in numerosi casi, sono individuate in modo molto analitico per composizione, purezza, dimensioni, impiego o destinazione industriale. Alcune sospensioni restano subordinate al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Modifiche alle voci esistenti

Una prima parte dell’intervento consiste nella soppressione di tutti gli asterischi e delle note a piè di pagina connesse alle misure di nuova introduzione o modificate. Inoltre, sono soppresse varie righe dell’allegato, con conseguente eliminazione delle relative sospensioni. Parallelamente, alcune voci vengono sostituite mantenendo il medesimo numero di serie ma con condizioni aggiornate, in particolare per dicromato di potassio, arsina, glicina, acrilammide, ciflutrina, fipronil, vari componenti elettronici e meccanici, materiali per batterie e componenti per autoveicoli.

Nuove sospensioni introdotte

Il regolamento inserisce numerose nuove voci nell’allegato, con aliquote generalmente pari allo 0 %, ma in alcuni casi pari al 1,3 %, al 2 % o al 2,6 %. Tra i prodotti interessati figurano diversi composti chimici e intermedi farmaceutici o industriali, materiali per la produzione di batterie agli ioni di litio, pellicole e membrane speciali, componenti per motori e veicoli, fibre e substrati tecnici, articoli magnetici, dispositivi elettrici ed elettronici e altri prodotti destinati a specifiche lavorazioni industriali. Le descrizioni sono spesso molto tecniche e sono accompagnate da requisiti puntuali di purezza, composizione, dimensioni o impiego esclusivo in determinati processi produttivi.

Riesame obbligatorio e temporalità

Per ciascuna voce sono indicate, nell’allegato, date di riesame obbligatorio che consentono alla Commissione e al Consiglio di verificare la persistente esigenza economica della sospensione. Le date si collocano soprattutto tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2024. I considerando chiariscono che il riesame è funzionale, nel caso delle batterie, a valutare l’evoluzione del settore nell’Unione, mentre per le sostanze candidate REACH serve a consentire agli operatori di sostituire tali prodotti con alternative idonee.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 15 giugno 2020, pubblicato il 26 giugno 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1° luglio 2020, così da evitare interruzioni nel regime delle sospensioni autonome e garantire continuità nel trattamento doganale delle merci interessate.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento 1387/2013

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento (UE) 2020/874. Le modifiche incidono sull’elenco delle sospensioni autonome dei dazi TDC applicabili a prodotti agricoli e industriali.

Soppressione di note e revoca di alcune sospensioni

Nell’allegato sono soppressi tutti gli asterischi e le relative note a piè di pagina relative alle misure di nuova introduzione o modificate. Sono inoltre soppresse specifiche voci identificate da numeri di serie già presenti nell’allegato del regolamento 1387/2013, con conseguente revoca delle relative sospensioni.

Sostituzione di voci esistenti e revisione delle condizioni

Alcune voci già incluse nell’allegato sono sostituite mantenendo il medesimo numero di serie ma aggiornando codice NC/TARIC, designazione delle merci, aliquota del dazio autonomo, unità supplementare e data di riesame obbligatorio. Il regolamento adegua così la disciplina alle evoluzioni tecniche dei prodotti e alle tendenze economiche del mercato.

Introduzione di nuove sospensioni

Sono aggiunte numerose nuove voci nell’allegato, con diverse aliquote autonome, prevalentemente pari a 0 %, ma in alcuni casi pari a 1,3 %, 2 % o 2,6 %. Le nuove sospensioni riguardano in particolare prodotti chimici, intermedi per sintesi, componenti per batterie, materiali avanzati, componenti per autoveicoli, dispositivi elettronici e altri prodotti industriali specifici.

Riesame obbligatorio delle sospensioni

Per alcune nuove o modificate sospensioni sono previste date di riesame obbligatorio, frequentemente fissate al 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021, 31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2024. I considerando precisano che il riesame al 31 dicembre 2020 è rilevante per le sospensioni connesse al settore delle batterie nell’Unione, mentre quello al 31 dicembre 2021 per i prodotti figuranti nell’elenco di sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2020. I considerando sottolineano l’esigenza di evitare interruzioni nel regime delle sospensioni autonome e di assicurare continuità applicativa.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialetariffa doganale comuneindustriaagricoltura

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