Regolamento (UE) 2020/875
Regolamento (UE) 2020/875 del Consiglio del 15 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime dei contingenti tariffari autonomi previsto dal regolamento (UE) n. 1388/2013. Introduce nuovi contingenti a dazio zero, aumenta alcuni volumi, modifica la descrizione di taluni prodotti, proroga o chiude contingenti specifici e sostituisce integralmente l'allegato del regolamento base. Le modifiche decorrono dal 1o luglio 2020, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 per aggiornare i contingenti tariffari autonomi dell'Unione relativi a determinati prodotti agricoli e industriali.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali importati nell'Unione, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Incide su nuovi contingenti, aumenti di volume, modifiche di designazione, proroghe, chiusure e nuove aperture di contingenti già esistenti, con applicazione dal 1o luglio 2020. Per alcuni prodotti soggetti a controllo doganale della destinazione particolare, la sospensione dei dazi è subordinata all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per i prodotti alimentari indicati, la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Regolamento (UE) 2020/875 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 sui contingenti tariffari autonomi
Il regolamento interviene sul sistema dei contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 1388/2013. La finalità è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti per i quali la produzione interna è insufficiente, evitando perturbazioni del mercato e mantenendo, per i prodotti interessati, l'importazione a dazio ridotto o nullo.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che le modifiche sono motivate dall'interesse dell'Unione a garantire l'approvvigionamento di specifici prodotti industriali e, in alcuni casi, a tener conto della mancata fabbricazione nell'Unione di prodotti identici, equivalenti o sostitutivi in quantità sufficienti. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze chimiche incluse nell'elenco delle sostanze candidate o nell'allegato XIV, circostanza che giustifica la chiusura progressiva o la temporaneità di determinati contingenti.
Modifiche al regime dei contingenti
L'intervento principale consiste nella sostituzione integrale dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. In tal modo vengono aggiornati i contingenti tariffari autonomi, con apertura di nuovi contingenti a dazio zero, aumento dei volumi di alcuni contingenti esistenti, modifica della descrizione di un prodotto e proroga di specifici periodi contingentali.
Tra le modifiche espressamente richiamate nei considerando figurano:
- l'apertura di nuovi contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2580, 09.2581 e 09.2583 a dazio zero;
- l'aumento dei volumi dei contingenti 09.2634 e 09.2668;
- la modifica della designazione del prodotto compreso nel contingente 09.2652;
- la proroga al 31 dicembre 2020 del contingente 09.2588.
Contingenti legati a sostanze REACH
Per le sostanze solfato di dimetile, 2-metilanilina e 4,4'-metandiildianilina, che risultano incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, e per la sostanza con numero CAS RN 101-77-9 inclusa nell'allegato XIV dello stesso regolamento, il legislatore impone un trattamento più restrittivo. I contingenti esistenti relativi a tali prodotti devono essere progressivamente chiusi e gli eventuali nuovi contingenti devono avere durata limitata.
In concreto:
- i contingenti 09.2648 e 09.2730 si applicano fino al 31 dicembre 2020 con aliquota convenzionale del 2 %;
- il contingente 09.2590 è chiuso;
- è aperto un nuovo contingente 09.2582 fino al 31 dicembre 2020 con aliquota convenzionale del 2 %.
Contenuto dell'allegato aggiornato
L'allegato sostitutivo elenca numerosi contingenti tariffari autonomi con i relativi codici NC e TARIC, descrizioni merceologiche, periodi contingentali, volumi e dazi contingenti. La gran parte dei contingenti è aperta dal 1o gennaio al 31 dicembre con dazio contingente pari a 0 %, mentre alcuni prevedono periodi diversi o aliquote del 2 % o del 10 %.
L'elenco copre prodotti agricoli, chimici, intermedi industriali, materie plastiche, fibre, metalli, componenti per automotive, elettronica, tessili tecnici e altri beni strumentali o semilavorati necessari a specifiche filiere produttive dell'Unione. Alcune voci sono soggette a condizioni particolari di destinazione d'uso o di controllo doganale della destinazione particolare, ai sensi del codice doganale dell'Unione.
Regole speciali e controlli doganali
Per alcuni prodotti la sospensione dei dazi è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Inoltre, per i prodotti alimentari indicati nell'allegato, la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è adottato il 15 giugno 2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, le modifiche sostanziali si applicano dal 1o luglio 2020, in modo da evitare interruzioni nel regime dei contingenti tariffari e garantire la continuità dell'approvvigionamento.
Effetti pratici per gli operatori
Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il regolamento richiede un aggiornamento immediato delle verifiche tariffarie, dei codici NC/TARIC e delle condizioni di ammissibilità ai contingenti. Occorre inoltre monitorare i limiti quantitativi, le date di apertura/chiusura e le eventuali condizioni di destinazione particolare o di uso specifico, poiché l'accesso al dazio zero dipende dal rispetto rigoroso dei requisiti indicati nell'allegato e, ove previsto, dalle regole del codice doganale dell'Unione.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato del regolamento base
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 con il testo allegato al regolamento modificativo, al fine di recepire in modo coordinato tutte le variazioni ai contingenti tariffari.
Nuovi contingenti tariffari e nuovi prodotti ammessi
Vengono aperti nuovi contingenti tariffari autonomi a dazio zero per prodotti industriali per i quali la produzione nell'Unione risulta insufficiente, inclusi i numeri d'ordine 09.2580, 09.2581 e 09.2583, oltre ad altri contingenti elencati nell'allegato con volumi e codici NC/TARIC specifici.
Aumento dei volumi contingenti
Sono incrementati i volumi di alcuni contingenti già esistenti, in particolare quelli recanti i numeri d'ordine 09.2634 e 09.2668, per adeguare l'approvvigionamento dell'industria dell'Unione.
Modifica della designazione di un prodotto
Il contingente tariffario con numero d'ordine 09.2652 viene modificato nella sua designazione, perché l'ambito di applicazione originario è divenuto inadeguato rispetto alle esigenze degli operatori economici dell'Unione.
Proroga, chiusura e riapertura di contingenti legati a sostanze candidate REACH
Per le sostanze dimetile solfato, 2-metilanilina e 4,4'-metandiildianilina, incluse tra le sostanze candidate REACH ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, i contingenti 09.2648 e 09.2730 si applicano solo fino al 31 dicembre 2020 con dazio convenzionale del 2 %. Il contingente 09.2590 è chiuso e viene aperto un nuovo contingente 09.2582, anch'esso fino al 31 dicembre 2020 con dazio del 2 %.
Proroga del contingente 09.2588
Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2588 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, poiché originariamente aperto per soli sei mesi ma ancora ritenuto nell'interesse dell'Unione.
Decorrenza e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2020 per evitare interruzioni nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e garantire continuità degli approvvigionamenti.
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