Cassazione Civile, Ordinanza n. 14442/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di un decreto di espulsione amministrativa, emesso per asserita illegittima permanenza nel territorio nazionale, aveva impugnato il provvedimento davanti al Giudice di Pace. Il giudice di pace aveva redatto un decreto dal tenore non perfettamente lineare: nel dispositivo compariva la formula "accoglie il ricorso avverso il provvedimento di espulsione", ma il ricorrente sosteneva che la decisione avesse in realtà omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento e si fosse limitata a statuire sulla sola sospensiva. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e per avere il giudice deciso solo sulla sospensione; 2) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, per avere il giudice disposto la sospensiva senza indicare le disposizioni che la giustificavano.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, interpretando il provvedimento impugnato nel suo complesso e non solo nel dispositivo, emergeva chiaramente la volontà del giudice di pace di accogliere il ricorso e quindi di annullare il decreto di espulsione. In base a tale lettura, il richiamo in motivazione alle "conseguenze di legge" rendeva inequivoca la statuizione di annullamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione intimata; esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché il processo risultava esente.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato come base del ricorso avverso il decreto di espulsione e del giudizio davanti al giudice di pace.
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
richiamato come disciplina del procedimento di opposizione/impugnazione avverso il decreto di espulsione.
art. 112 c.p.c.
dedotto come parametro della denunciata omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la decisione, letta complessivamente, conteneva la statuizione richiesta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto per asserita mancanza di motivazione/dispositivo coerenti; la Corte ritiene che il provvedimento, letto nel suo complesso, fosse sufficiente a esprimere la volontà decisoria.
art. 7 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
invocato con il secondo motivo, rimasto assorbito dal rigetto del primo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ritenuto non applicabile perché dagli atti il processo risultava esente.
Massime di principio
- La portata precettiva di un provvedimento giudiziale va ricostruita considerando congiuntamente dispositivo e motivazione, non potendosi arrestare l'interprete alla sola formula del dispositivo quando il contenuto complessivo della decisione renda chiara la volontà del giudice.
- Non sussiste omessa pronuncia quando, pur in presenza di un dispositivo sintetico o non perfettamente canonizzato, la motivazione consenta di individuare in modo inequivoco la statuizione richiesta dalla parte.
- Un motivo di ricorso che presuppone l'erroneità della qualificazione complessiva del provvedimento resta assorbito se la Corte esclude che il giudice di merito abbia omesso la decisione sostanziale controversa.
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