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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24788/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una dichiarazione doganale presentata da una società per l'importazione di una partita di macchinari originari degli USA, nella quale era stato indicato un valore errato della merce. A seguito dei controlli, i maggiori diritti dovuti venivano rideterminati con bolletta e la rettifica era accettata dalla contribuente. L'Ufficio redigeva poi processo verbale di constatazione e irrogava una sanzione ai sensi dell'art. 303 TULD. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società riducendo l'importo della sanzione; la CTR confermava. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo, violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 303 TULD per avere il giudice d'appello ridotto la sanzione senza rispettare i limiti della discrezionalità consentita e senza indicare specifiche 'eccezionali circostanze'. La società proponeva ricorso incidentale con due motivi: il primo lamentava l'eccessiva sproporzione della sanzione anche dopo la riduzione, per violazione dei principi di eguaglianza, difesa e proporzionalità; il secondo sosteneva che l'IVA all'importazione non fosse un diritto di confine e non potesse essere computata nel calcolo della sanzione ex art. 303 TULD.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale e ha dichiarato assorbito l'unico motivo del ricorso principale dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, per ridurre la sanzione fino alla metà del minimo ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, il giudice deve esplicitare le eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; inoltre, ha precisato che l'IVA all'importazione, essendo estranea all'obbligazione doganale, non può essere cumulata ai diritti di confine evasi per determinare la sanzione ex art. 303 TULD.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997

    fino alla metà del minimo

    La riduzione della sanzione è ammessa solo in presenza di eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; il giudice deve darne conto in modo esplicito e motivato.

  • art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD)

    È la norma sanzionatoria applicata alla violazione doganale; la Corte chiarisce che il calcolo della sanzione non può includere l'IVA all'importazione, estranea all'obbligazione doganale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015

    Richiamato come novella successiva; la Corte applica il testo previgente dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015

    È indicato nel testo come disposizione che ha apportato la novella successiva alla disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la riduzione fino alla metà del minimo non può essere disposta sulla sola base di un generico rilievo di sproporzione tra imposta e sanzione: occorre l'indicazione di concrete e specifiche circostanze eccezionali.
  • Quando la norma consente un adattamento perequativo della sanzione, il giudice deve motivare in modo intellegibile il percorso seguito, indicando i parametri utilizzati e le ragioni della quantificazione.
  • Nelle sanzioni doganali, l'IVA all'importazione non può essere sommata ai diritti di confine evasi ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, perché non rientra nell'obbligazione doganale.
  • Il giudice di merito che riduca una sanzione amministrativa tributaria deve rispettare i limiti normativi della discrezionalità, evitando una mera equitativa riduzione sganciata dai presupposti legali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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