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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40398/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Caiola era stato condannato dal Tribunale di Gela per bancarotta fraudolenta patrimoniale e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. In grado d'appello la Corte di Caltanissetta dichiarò i reati a lui ascritti estinti per prescrizione e, tuttavia, confermò le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Con ricorso per cassazione Caiola denunciò la mancanza di motivazione con riferimento ai motivi di appello da valutare agli effetti civili. La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione impugnata non ha adeguatamente motivato le statuizioni civili dopo aver dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, in violazione dei principi giurisprudenziali che impongono al giudice dell'impugnazione di decidere sulle disposizioni civili e di motivare compiutamente tali decisioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata agli effetti civili e rinviando gli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello. In sostanza la statuizione penale di estinzione per prescrizione non poteva rimanere priva di una decisione motivata sugli effetti civili e pertanto la conferma del risarcimento, senza adeguata valutazione motivata, è stata cassata e rimessa alla cognizione del giudice civile.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Consente la presentazione di requisitoria scritta (misura processuale temporanea adottata nell'emergenza) utilizzata nel procedimento per le conclusioni del Pubblico Ministero presso la Cassazione

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    Norma citata in relazione alla proroga della disciplina processuale straordinaria che ha mantenuto efficaci talune disposizioni processuali introdotte durante l'emergenza

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame del ricorso di cassazione entro i termini previsti dalla disciplina delle impugnazioni; qui richiamato per delimitare l'oggetto della censura del ricorrente

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che non è sufficiente per il giudice confermare il risarcimento dando solo atto dell'assenza dei presupposti per l'applicazione di questa norma: è necessaria motivazione specifica sulle questioni civili sollevate in appello

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che la sentenza impugnata non si è attenuta alla regola sottesa a questa disposizione in tema di motivazione quando il reato è dichiarato estinto e occorre decidere sugli effetti civili; implica l'obbligo di una motivazione congrua e puntuale

  • Giurisprudenza consolidata (ex multis: Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017 Tomasi; Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012 Gambardella; Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020 D'Alessandro)

    Affermano il principio secondo cui, se in grado d'appello si dichiara estinto il reato per prescrizione dopo una condanna, il giudice d'impugnazione deve comunque decidere sulle disposizioni civili contestate e motivare la decisione; la mancata motivazione comporta annullamento per gli effetti civili

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione, non può limitarsi a confermare le statuizioni civili senza fornire motivazione: deve esaminare e decidere compiutamente sulle questioni civili sollevate in appello
  • La conferma del risarcimento civile, dopo che la responsabilità penale è stata dichiarata estinta, richiede una motivazione specifica che valuti i rilievi difensivi; l'assenza di tale motivazione è causa di annullamento agli effetti civili
  • In caso di annullamento degli effetti civili da parte della Cassazione la prassi normale è il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per una nuova valutazione
  • Le disposizioni emergenziali sul procedimento (es. requisitoria scritta) non incidono sui principi sostanziali: il rispetto degli obblighi di motivazione resta centrale
  • Il ricorso per cassazione, nei limiti stabiliti dalle norme sulle impugnazioni, può essere accolto quando si ravvisi una violazione dei principi di motivazione relativi agli effetti civili di decisioni penali

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