Sentenza n. 744/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2024, con il quale il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di condono edilizio prot. n. 12402 del 30 marzo 2004;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria relativa a un’istanza di terzo condono edilizio per opere realizzate in area soggetta a vincolo architettonico e paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 12 febbraio 2024, adottato sulla base del parere negativo della Soprintendenza e della circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Gli abusi consistevano nella copertura di una parte della terrazza mediante tettoie lignee chiuse su tre lati e nella realizzazione di un vano mediante ampliamento della struttura in cemento armato. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e seguenti e dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione, assumendo che il diniego richiamasse soltanto la circolare assessoriale. Con il terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 avrebbe escluso la sanatoria soltanto per gli abusi realizzati in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, contestando l’interpretazione della Corte costituzionale n. 252/2022 e della circolare regionale. Con il quarto motivo sono state dedotte violazione del principio di uguaglianza, disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento, in ragione del precedente accoglimento di altre istanze di sanatoria secondo un diverso orientamento. Con il quinto motivo è stata sostenuta la sanabilità degli interventi, assumendo che non avrebbero creato nuovi volumi o superfici.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in Sicilia, il terzo condono è disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dal comma 27, lett. d). Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il divieto opera anche in presenza di vincoli relativi, e non soltanto di vincoli comportanti inedificabilità assoluta. In aree vincolate sono condonabili esclusivamente opere di minore rilevanza, riconducibili a restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, purché ricorrano congiuntamente anche gli ulteriori presupposti normativi e vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Gli interventi oggetto dell’istanza, classificati dallo stesso ricorrente come opere di tipologia 01, comportavano incremento di volumetria e insistevano su un’area di notevole interesse pubblico; pertanto non erano condonabili. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo al parere negativo della Soprintendenza e alla circolare assessoriale, che chiariva l’inammissibilità del condono per la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente rilevanti. È stata esclusa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori o di una motivazione più ampia. È stata inoltre ritenuta irrilevante l’omissione del preavviso di rigetto, poiché il procedimento di sanatoria, in presenza dei presupposti ostativi e del parere negativo dell’autorità paesaggistica, aveva natura vincolata e l’esito non avrebbe potuto essere diverso. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: tale vizio è configurabile, secondo il giudice, nell’esercizio di attività discrezionale, mentre dopo la sentenza della Corte costituzionale l’amministrazione era vincolata ad applicare il nuovo quadro normativo. Il richiamo a precedenti pratiche favorevolmente definite non fondava quindi né una pretesa di parità né un affidamento tutelabile. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004
dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”
La disposizione regionale recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, inclusi i limiti sostanziali alla condonabilità degli abusi realizzati in aree vincolate.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”
Nel terzo condono il divieto di sanatoria riguarda anche gli immobili soggetti a vincoli relativi, non soltanto quelli gravati da vincolo di inedificabilità assoluta; nelle aree vincolate restano condonabili soltanto opere minori, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza.
art. 23, comma 11, l.r. Sicilia n. 37/1985
La disciplina regionale previgente non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina il terzo condono ed è stata recepita dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
La tutela paesaggistica rileva nel valutare la sanabilità degli interventi e preclude, secondo il quadro applicato dal giudice, la sanatoria di nuove volumetrie o superfici in area vincolata.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Il diniego è motivato adeguatamente mediante il richiamo al parere negativo della Soprintendenza e alla circolare assessoriale, quando tali richiami consentono di individuare le ragioni ostative alla sanatoria.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’illegittimità del diniego quando il procedimento di sanatoria ha natura vincolata e, in presenza dei presupposti ostativi, l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l’esito.
sentenza Corte costituzionale n. 252/2022
È costituzionalmente illegittima la normativa regionale che ammetteva il terzo condono per opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta; il terzo condono siciliano deve rispettare i limiti statali massimi di condonabilità.
Massime di principio
- L’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004 recepisce integralmente la disciplina del terzo condono prevista dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria e non soltanto i termini e le forme di presentazione delle istanze.
- Nel terzo condono edilizio, la presenza di un vincolo paesaggistico o ambientale costituisce ostacolo alla sanatoria anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta; in tali aree sono condonabili soltanto opere minori, riconducibili alle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché ricorrano congiuntamente tutti gli ulteriori presupposti normativi e sia acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la creazione di nuove volumetrie o superfici esclude la condonabilità dell’intervento; ai fini paesaggistici, la nozione di superficie utile è valutata in senso ampio e finalistico, considerando l’idoneità dell’opera a modificare stabilmente l’assetto originario dei luoghi.
- Il diniego di condono fondato su presupposti normativi ostativi e sul parere negativo dell’autorità paesaggistica costituisce attività vincolata; è quindi sufficiente una motivazione che richiami tali elementi e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori o una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
- Nell’ambito di un procedimento vincolato di sanatoria edilizia, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’illegittimità del provvedimento quando, per l’assenza dei presupposti di legge e per il parere negativo dell’autorità competente, l’esito non avrebbe potuto essere diverso.
- La disparità di trattamento non è configurabile per il solo fatto che istanze analoghe siano state in passato accolte secondo un orientamento poi superato, quando l’amministrazione agisce in applicazione vincolata di un nuovo quadro normativo derivante da una pronuncia di illegittimità costituzionale.
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