Sentenza n. 5680/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, per la declaratoria di illegittimità previa adozione di misure cautelari -del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad, e per essa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in relazione all'istanza formalizzata con atto di diffida e messa in mora trasmesso a mezzo PEC in data 17/11/2025, volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento per il perfezionamento della procedura di richiesta di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza volta a ottenere la fissazione di un appuntamento per il perfezionamento della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito contro l'inerzia dell'Amministrazione rispetto alla richiesta, formalizzata mediante diffida e messa in mora, di fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Islamabad. L'appuntamento era necessario per sostenere il colloquio e poter presentare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. L'Amministrazione si è costituita sollevando eccezioni in rito e documentando, nelle more del giudizio, l'avvenuta fissazione dell'appuntamento. Il difensore del ricorrente ha confermato che l'appuntamento era stato fissato e il colloquio celebrato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'appuntamento richiesto era stato concesso e che il colloquio si era svolto nelle more del giudizio. L'attività amministrativa aveva quindi soddisfatto l'utilità perseguita con l'azione avverso il silenzio, consistente nell'essere posto in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto. Le spese sono state compensate in ragione delle eccezionali circostanze connesse all'ingente flusso di domande affrontato dall'Ambasciata in Pakistan e al conseguente contenzioso pendente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudizio è stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché nelle more l'Amministrazione ha soddisfatto la pretesa azionata mediante la fissazione e celebrazione dell'appuntamento.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio perde la propria utilità e deve essere definita con cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione adotta l'atto o pone in essere l'attività richiesta, soddisfacendo concretamente l'utilità perseguita dal ricorrente.
- Quando l'azione contro il silenzio è finalizzata a ottenere la fissazione di un appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa, la fissazione e lo svolgimento dell'appuntamento nelle more del giudizio fanno venir meno la materia del contendere, anche se non è ancora definito il procedimento sostanziale relativo alla domanda da presentare.
- La particolare entità del flusso di istanze gravante sull'Amministrazione e l'elevato contenzioso connesso possono integrare ragioni eccezionali per compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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