Ordinanza n. 6917/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 19.01.2026, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2.01.2024, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede processuale, il TAR ha rilevato che la procura alle liti, originariamente formata su supporto analogico e depositata telematicamente in copia informatica, era priva dell’asseverazione attestante la conformità all’originale prevista dalla disciplina del processo amministrativo telematico e del Codice dell’amministrazione digitale. La questione esaminata dall’ordinanza riguarda quindi la regolarità della procura e le conseguenze processuali della mancata asseverazione, non ancora i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha qualificato la mancata asseverazione della procura come irregolarità sanabile, e non come causa immediata di inammissibilità del ricorso. Ha ordinato al ricorrente di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la copia asseverata della procura alle liti, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. L’ordinanza non decide né sulla legittimità del diniego di cittadinanza né sulla fondatezza della domanda cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, c.p.a.
La violazione delle norme sulla forma degli atti processuali può essere regolarizzata mediante assegnazione di un termine perentorio, quando l’irregolarità sia sanabile.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento
Il deposito telematico di una copia informatica di una procura originariamente analogica richiede l’attestazione di conformità mediante asseverazione.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida
La copia informatica per immagine di un documento analogico acquista la stessa efficacia probatoria dell’originale soltanto quando la conformità sia attestata secondo le modalità previste.
art. 71 d.lgs. 82/2005
È richiamato, insieme alla disciplina del processo amministrativo telematico, quale base normativa degli obblighi formali relativi alla copia informatica della procura.
art. 4 DPCM 13 novembre 2014
È richiamato quale disposizione applicabile alla formazione e alla conservazione delle copie informatiche di documenti analogici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità quando ricorrano esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la mancata asseverazione della copia informatica di una procura alle liti originariamente formata su supporto analogico determina un’irregolarità dell’atto, non la sua immediata inammissibilità, quando l’irregolarità sia sanabile.
- L’irregolarità della procura depositata telematicamente deve essere regolarizzata mediante assegnazione di un termine perentorio ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.; la parte deve depositare entro tale termine la copia asseverata della procura.
- Quando la regolarizzazione della procura sia necessaria per la valida prosecuzione del giudizio, la trattazione della domanda cautelare può essere differita a una successiva camera di consiglio, senza che l’ordinanza interlocutoria decida sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
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