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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1807/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato per presunta tardività. Si deduceva che la Corte d'appello aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni dall'arresto (in Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo) o dalla notifica del MAE, anziché dalla consegna del condannato allo Stato richiedente (Italia). In subordine, si chiedeva la rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione e, se necessario, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., nonché agli artt. 6 CEDU, 2 Prot. 7 CEDU e 47 Carta UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la rimessione alle Sezioni unite sulla questione della decorrenza del termine di cui all'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., e l'informazione provvisoria delle Sezioni unite che il termine decorre dal momento della consegna del condannato. Risultando che Sevcenco era rientrato in Italia il 01/03/2024 e che l'istanza di rescissione era stata presentata il 26/03/2024, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 629-bis, comma 2

    La questione principale riguardava la decorrenza del termine di trenta giorni per proporre la rescissione: la decisione provvisoria delle Sezioni unite ha indicato che il termine decorre dalla consegna del condannato (consegna allo Stato richiedente) e non dall'arresto o dalla sola notifica del MAE

  • decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo), art. 4-bis, par. 2

    La Corte ha richiamato la normativa e la prassi comunitaria che orientano verso la decorrenza del termine dalla consegna del condannato, in conformità all'interpretazione fornita dalle Sezioni unite

  • decisione quadro 2009/299/GAI

    Richiamata come riferimento normativo europeo inerente alla cooperazione giudiziaria in materia penale; utilizzata nel quadro dell'interpretazione coordinata con la decisione quadro 2002/584/GAI

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31

    Norma di recepimento/attuazione della disciplina europea sui mandati di arresto; richiamata nel contesto dell'interpretazione sulla decorrenza del termine

  • codice di procedura penale, art. 175, comma 2-bis (richiamato per analogia)

    Il ricorrente aveva prospettato l'applicazione analogica di tale norma (che disciplina termini in ipotesi affini) per sostenere che il termine debba decorrere dalla consegna; la Corte ha considerato la questione rilevante e collegata alla rimessione alle Sezioni unite

  • Costituzione, artt. 3, 24, 111

    Richiamati dal ricorrente ai fini di una possibile questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza e ragionevolezza; la questione non è stata decisa nel merito, essendo stata risolta la questione interpretativa favorevole al ricorrente

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6; Protocollo n.2 art.7; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea art.47

    Richiamate a sostegno delle garanzie processuali invocate dal ricorrente in caso di interpretazione sfavorevole della decorrenza del termine; non è stata necessaria una pronuncia su questi profili dopo la risoluzione favorevole

Massime di principio

  • Il termine di 30 giorni per proporre istanza di rescissione ex art. 629-bis, comma 2, c.p.p. decorre dalla consegna del condannato allo Stato richiedente (consegna/trasferimento), non dal momento dell'arresto nel paese esecutore o dalla sola notifica del MAE
  • Se il ricorrente è trasferito nello Stato richiedente, conviene calcolare la decorrenza del termine dalla data effettiva di consegna/entrata nel territorio nazionale e non da atti o eventi intervenuti nel paese esecutore
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni di decorrenza dei termini con implicazioni europee, è opportuno sollevare la questione e, se necessario, richiedere la rimessione alle Sezioni unite per un principio di diritto uniforme
  • Nel dubbio procedurale è consigliabile depositare tempestivamente l'istanza di rescissione o la relativa impugnazione entro trenta giorni dalla consegna e, alternativamente, avanzare istanza di rimessione in termini o proporre ricorso con riserva di eccezioni procedurali
  • Gli strumenti e le norme dell'Unione (decisioni quadro sul MAE e il legislatore nazionale di recepimento) sono fondamentali per interpretare la decorrenza di termini procedurali che coinvolgono trasferimenti internazionali di persone condannate
  • Se la Corte di merito dichiara tardiva l'istanza ma sussistono elementi che provano la consegna successiva alla notifica del MAE, conviene impugnare e segnalare il contrasto giurisprudenziale e le garanzie previste da CEDU e Carta UE per preservare i diritti di difesa

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