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Sentenza

Sentenza del 19/07/2022 n. 22608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica della rendita catastale relativo a un parco eolico, in particolare per aver incluso nella rendita il valore delle torri eoliche e per aver adottato la stima diretta secondo il costo di costruzione comprensivo di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, in applicazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, occorre valutare se le torri eoliche siano componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (e quindi escluse dalla stima catastale) o vere e proprie costruzioni da includere nella rendita. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo profilo e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata per un nuovo esame in diversa composizione. Ha respinto gli altri motivi (mancanza o nullità della motivazione e omessa pronuncia sui singoli elementi di costo), ritenendo che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la legittimità del metodo di stima e che le doglianze relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto siano state implicitamente rigettate sulla base della relazione di stima e delle fonti utilizzate dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare ... tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi ... sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma opera per esclusione: elementi strumentali e impiantistici funzionali al processo produttivo (anche se infissi al suolo) devono essere sottratti alla stima catastale; spetta al giudice di merito accertare, con valutazione fattuale, se la torre svolga funzione impiantistica essenziale.

  • Regio Decreto Legge n. 651/1939 (normativa catastale storica)

    richiamata in motivazione come quadro normativo di riferimento

    Fissa il concetto generale di immobile urbano e costituisce contesto normativo entro cui si inquadra la nozione di costruzione rilevante per la rendita; tuttavia la legge del 2015 integra/limita tale nozione escludendo gli impianti funzionali.

  • D.P.R. n. 142 del 1949, art. 28, comma 2 (Regolamento per la formazione del catasto edilizio)

    Autorizza la stima diretta secondo il costo di costruzione; utilizzata dall'Agenzia per determinare il costo a nuovo delle strutture e degli impianti.

  • Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6

    Fornisce criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale e particolare, richiamata dall'Amministrazione come base metodologica.

  • Circolari/Note dell'Agenzia delle Entrate 2016 (Circolare 2/E 1/2/2016, Nota Direzione Centrale Catasto 27/4/2016 n.60244, Circolare 27/E 13/6/2016)

    Prassi amministrativa che tende a includere le torri eoliche tra le 'costruzioni' da valutare; la Corte rileva che la prassi non può modificare il perimetro normativo stabilito dalla L. 208/2015.

Massime di principio

  • La L. n. 208/2015 art. 1, c. 21 esclude dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo anche se infissi al suolo; pertanto l'elemento determinante è la funzionalità rispetto al processo produttivo, non solo la stabilità o l'ancoraggio al suolo.
  • Per le torri eoliche il giudice del merito deve compiere un accertamento di fatto: verificare se la torre svolge, oltre alla funzione di mero sostegno, una funzione attiva ed essenziale nella generazione di energia (es. contrasto alle forze del vento, ruolo strutturale nel processo produttivo). Se sì, la torre va qualificata come impianto escluso dalla stima; se no, può essere valutata come costruzione.
  • La prassi amministrativa che classifica automaticamente le torri come costruzioni non prevale sulla lettura normativa della legge del 2015: va sempre effettuato il giudizio di strumentalità/funzionalità.
  • La legittimità della stima diretta (inclusione di costi di costruzione, spese tecniche, oneri finanziari, profitto) può essere confermata se fondata su dati concreti, oggettivi e pubblici (progetti depositati, prezziari regionali, valore del diritto di superficie); questioni di eccesso o sproporzione richiedono verifica di merito e non sono facilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
  • L'omessa pronuncia espressa su singole voci di calcolo non determina automaticamente nullità: può sussistere una statuizione implicita di rigetto se la decisione complessiva è incompatibile con le richieste della parte e il percorso logico-giuridico è ricostruibile dalla sentenza.
  • In caso di dubbio sulla natura immobiliaria o impiantistica di componenti di impianti produttivi, il giudice deve procedere a un accertamento tecnico-fattuale puntuale e motivato, evitando decisioni automatiche basate solo su caratteri tipologici (stabilità/immobilizzazione) senza esaminare la strumentalità al processo produttivo.

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