Cassazione Penale, Sentenza n. 33621/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta il 4/1/2023 per estorsione (due capi, uno tentato) e incendio doloso, con aggravamento ex art.416-bis. I motivi di ricorso sono quattro: (1) vizio procedurale per mancata retrodatazione della decorrenza della misura cautelare ai sensi degli artt.297 commi 3 e 4 e 303 c.p.p., sostenendo che gli elementi a base della seconda ordinanza erano già noti all'epoca della prima misura (2/2/2021) e quindi la custodia dovesse essere computata cumulativamente; (2)-(4) censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove (art.606 lett. c) ed e) c.p.p.), contestando la ricostruzione dei fatti relativa ai capi n.3, n.4 e n.5: si deduce travisamento delle intercettazioni, insufficienza delle prove (captazioni ambientali senza riscontri audio-video) e interpretazioni alternative dei comportamenti (amicizia pregressa, saluto dal balcone, negazioni da parte delle presunte vittime).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico e non confrontarsi specificamente con le ragioni del tribunale del riesame; ha poi richiamato l'interpretazione normativa secondo cui la retrodatazione (art.297 c.3) opera solo nei casi di 'connessione qualificata' e che l'accertamento della desumibilità dagli atti è valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di vizio di motivazione. Quanto ai restanti motivi, la Corte ha ricordato che il controllo in Cassazione è limitato alla verifica della logica e coerenza della motivazione e non alla riconsiderazione del materiale probatorio: i rilievi difensivi proponevano una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito e sono pertanto manifestamente infondati. Il tribunale era stato ritenuto aver esposto motivazioni logiche e non contraddittorie per ciascun capo (intercettazioni, dati di localizzazione, elementi indiziari). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende; è disposta trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (ai fini della permanenza in carcere).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione mafiosa; citata come aggravante dei due episodi estorsivi e rilevante per la contestazione dell'adesione a logiche mafiose, ma la Corte evidenzia che la sola affiliazione non implica automaticamente una strategia estorsiva unitaria.
art. 297 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare quando esistono più ordinanze che dispongono la stessa misura; la Corte ricorda che la retrodatazione opera solo per gli stessi fatti o per connessione qualificata (art.12 lett. b e c) e che la verifica della 'desumibilità dagli atti' è valutazione di merito.
art. 303 cod. proc. pen.
Richiamato insieme ad art.297 in riferimento alle questioni procedurali sulla durata e decorrenza della custodia cautelare; implicita la necessità di rispettare i criteri di connessione per la retrodatazione.
art. 12 cod. proc. pen.
Definisce le ipotesi di connessione (tra cui continuazione e connessione teleologica) rilevanti per valutare se si possa retrodatare la decorrenza della misura; la Corte ha richiamato che solo la connessione qualificata legittima tale rimedio.
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione relativi al vizio di motivazione: lett. c) errori nella valutazione delle norme applicabili; lett. e) vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La Corte ha applicato tali limiti per escludere il sindacato di merito su apprezzamenti probatori.
artt. 125, 192, 273, 546 cod. proc. pen.
art.125 c.3; art.192 commi 2 e 3; art.273; art.546 lett. e)
Norme processuali richiamate dalla difesa per contestare acquisizione e uso delle prove (intercettazioni, verbalizzazioni, ecc.). La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia correttamente valutato tali risultanze e la loro adeguatezza a fondare i gravi indizi.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso e disporre condanna alle spese e sanzione alla cassa delle ammende.
disp. att. cod. proc. pen. art. 94
Prevede la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la remissione in libertà; applicata per notificare la permanenza della custodia.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art.297 c.3) è ammessa solo in presenza di connessione qualificata tra le ordinanze: va provato non solo che gli eventi erano noti, ma che gli indizi erano 'desumibili dagli atti' in modo tale da permettere già allora una valutazione prognostica della responsabilità.
- In Cassazione il sindacato è limitato ai vizi della motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e non consente la riconsiderazione libera del materiale probatorio o l'elaborazione di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Un ricorso generico che non affronti specificamente i punti decisivi indicati dal giudice di merito rischia l'inammissibilità: occorre confrontarsi puntualmente con le ragioni che hanno portato al rigetto.
- Per impugnare valutazioni basate su intercettazioni e dati tecnici è necessario dimostrare incongruenze logiche nella motivazione o errori giuridici nell'applicazione dei criteri probatori, non solo proporre interpretazioni alternative dei medesimi elementi.
- Dati di localizzazione, intercettazioni e altri riscontri anche se privi di video possono costituire un compendio indiziario valido se il giudice del merito li integra e motiva adeguatamente la loro rilevanza; la difesa deve dunque individuare specifici profili di illogicità o contraddizione nella motivazione per sperare in un sindacato di legittimità.
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