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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18162/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza di assoluzione dei Caputo per estorsione deducendo vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione dell'elemento intimidatorio e nella mancata considerazione di intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e modalità dei fatti. Vincenzo Di Sabato propone ricorso per cassazione con più motivi: 1) violazione dell'art. 629 c.p. e illogicità della motivazione sul riconoscimento/non riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma; 2) errata applicazione e manifesta illogicità sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.); 3) errata applicazione di artt. 133 e 629 c.p. e illogicità sul mancato riconoscimento della lieve entità (sent. Corte Cost. 120/2023); 4) violazioni in relazione al diniego della pena sostitutiva (omessa acquisizione/valutazione del programma di trattamento ex art. 545-bis c.p.p.) nonché deduzioni sulla possibilità di applicare beneficio anche per reati ricompresi nell'art. 4-bis legge 354/1975 in assenza di collegamenti con criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico ministero (Procuratore generale) avverso l'assoluzione di Giovanni e Leonardo Caputo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello sia logica, congrua e abbia confutato puntualmente le ragioni della sentenza di primo grado; 2) per il ricorso di Vincenzo Di Sabato ha rigettato la maggior parte dei motivi (confermando la responsabilità e le valutazioni della Corte di appello in ordine all'aggravante dell'uso dell'arma, all'insussistenza dell'attenuante della minima partecipazione e all'esclusione della lieve entità), ma ha ritenuto fondato il motivo relativo al diniego della sanzione sostitutiva: ha annullato la parte della sentenza che respingeva la richiesta di pena sostitutiva per averla motivata unicamente con la mancata produzione del programma di trattamento e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo esame sulla concessione della sanzione sostitutiva. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di Di Sabato (art. 624 c.p.p.). Decisione resa il 23/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata nel contesto della censura del Procuratore generale: la Corte osserva che il ricorso del P.M. è ascrivibile a motivazione esclusivamente fattuale e generica, difettando la specificità richiesta per i vizi di motivazione evocati ai sensi della norma.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione e la relativa aggravante (uso dell'arma). Nel caso la Corte ha ritenuto che la cognizione dell'appello fosse limitata da rinunce processuali e ha confermato l'inquadramento fattuale posto a fondamento della responsabilità.

  • art. 114 c.p.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte conferma che per riconoscerla è necessario che il contributo del reo sia del tutto marginale e trascurabile rispetto all'evento; nel caso tale requisito non è stato soddisfatto per Di Sabato.

  • artt. 133 e 629 c.p.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle circostanze e della gravità del fatto: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che esclude la lieve entità alla luce delle modalità e della gravità dell'azione.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Regola la procedura per la concessione delle pene sostitutive; interpretata dalla Corte nel senso che il giudice non può negare la sanzione esclusivamente sulla base della mancata produzione del programma di trattamento, dovendo invece attivarsi per acquisire d'ufficio le informazioni necessarie dall'Ufficio esecuzione penale esterna.

  • art. 4-bis legge n. 354/1975

    Norma relativa a restrizioni di benefici in presenza di collegamenti con la criminalità organizzata; la difesa eccepiva che l'assenza di collegamenti avrebbe consentito l'accesso a benefici, prospettazione ritenuta da valutare in sede di merito.

  • art. 59 legge n. 689/1981

    Richiamata nel contesto del rapporto con le norme sulle pene sostitutive e benefici: la Corte richiama l'orientamento per cui il rinvio non può essere interpretato come divieto assoluto di concessione di benefici.

  • sentenza Corte Cost. n. 120/2023

    Riferimento giurisprudenziale che ha introdotto/riordinato profili applicativi della lieve entità per il reato di estorsione; la Corte ha precisato che l'applicabilità dell'attenuante richiede valutazione complessiva del fatto e delle modalità, e nel caso è stata esclusa.

  • art. 624, comma secondo, c.p.p.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei confronti di Di Sabato, nonostante l'annullamento con rinvio limitato alla questione della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è giudice della motivazione e della legge: non sostituisce la valutazione del merito dei fatti quando la motivazione d'appello è logica e congrua; i ricorsi che riportano solo una diversa lettura dei fatti spesso sono inammissibili o infondati.
  • Quando la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado ha l'onere di motivazione rafforzata: deve esporre chiaramente il percorso argomentativo e confutare i principali assunti della sentenza riformata.
  • La rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità limita la cognizione dell'organo d'appello e preclude la nuova valutazione di elementi fattuali strettamente connessi (es. modalità esecutive come l'uso dell'arma), rendendo tali profili non più sindacabili in gravame.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) è necessario che il contributo del reo sia marginale e trascurabile rispetto all'evento: la mera minore efficacia causale non è sufficiente.
  • L'applicabilità della patologia della "lieve entità" richiede valutazione complessiva di natura, mezzi, modalità e circostanze; non può essere esclusa o riconosciuta senza confronto puntuale con la gravità intrinseca della condotta.
  • Il diniego di misure alternative alla detenzione non può fondarsi esclusivamente sulla mancata produzione del programma di trattamento: il giudice deve acquisire d'ufficio le informazioni necessarie dall'Ufficio esecuzione penale esterna e motivare specificamente le ragioni dell'esclusione.
  • Se una sentenza è annullata solo su profili procedurali o di motivazione limitati (es. diniego di pena sostitutiva), la Corte può disporre il rinvio per nuovo esame senza revocare l'affermazione di responsabilità quando questa non è stata toccata dal vizio.

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