Tribunale, Sentenza T-506/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 29 November 2023. — CrossFit LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark CROSSWOD EQUIPMENT – Earlier EU word marks and international registration of a word mark CROSSFIT – Earlier EU word mark CROSS – Relative grounds for refusal – No likelihood of confusion – Non-similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – No damage to reputation – Article 8(5) of Regulation 2017/1001. — Case T-506/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di CrossFit LLC contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto la domanda di registrazione del marchio CROSSWOD EQUIPMENT. I giudici ritengono che i segni non siano confondibili, soprattutto perché l’elemento comune "cross" è descrittivo o comunque debolmente distintivo nel contesto sportivo. Respinta anche la censura fondata sulla reputazione del marchio CROSSFIT, poiché la prova prodotta non dimostra che tale marchio fosse noto a una parte significativa del pubblico dell’Unione per i servizi di fitness rilevanti.
Marchio UE: rigetto dell’opposizione contro il segno figurativo CROSSWOD EQUIPMENT per assenza di rischio di confusione e di prova della reputazione del marchio CROSSFIT
La questione giuridica
Se la domanda di registrazione del marchio figurativo CROSSWOD EQUIPMENT dovesse essere respinta per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione ai marchi anteriori CROSSFIT e CROSS, e se sussistessero i presupposti per la tutela rafforzata del marchio CROSSFIT ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento per asserita reputazione nel territorio dell’Unione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione tra il segno figurativo CROSSWOD EQUIPMENT e i marchi anteriori CROSSFIT e CROSS quando l’elemento comune "cross" ha carattere distintivo debole nel settore sport/fitness e le differenze globali tra i segni sono sufficienti, anche in presenza di beni in parte identici o simili. Inoltre, la tutela rafforzata dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 richiede la prova della reputazione del marchio anteriore nel territorio rilevante, prova che nel caso di specie non è stata fornita in modo sufficiente per i servizi di fitness della classe 41; pertanto l’opposizione è stata correttamente respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE CROSSWOD EQUIPMENT e opposizione fondata sui marchi CROSSFIT e CROSS
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione di CrossFit LLC alla registrazione del marchio figurativo CROSSWOD EQUIPMENT per prodotti delle classi 25 e 28. La controversia verte su rischio di confusione e sulla pretesa reputazione del marchio CROSSFIT nel settore fitness/sportivo.
Fatti e procedimento amministrativo
Pitk Pelotas, SL aveva chiesto la registrazione del segno figurativo CROSSWOD EQUIPMENT per abbigliamento, articoli sportivi e attrezzi ginnici. CrossFit LLC aveva proposto opposizione fondandola, tra l’altro, su:
- due marchi UE denominativi CROSSFIT;
- una registrazione internazionale designante l’Unione del marchio CROSSFIT per abbigliamento;
- il marchio UE CROSS per prodotti e servizi nelle classi 28 e 41.
L’opposizione era stata inizialmente accolta dalla divisione opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ma la commissione di ricorso aveva poi riformato la decisione, escludendo il rischio di confusione e ritenendo non provata la reputazione del marchio CROSSFIT.
Domande e motivi dedotti
La ricorrente articolava tre motivi principali:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), con riguardo ai marchi CROSSFIT;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), con riguardo al marchio CROSS;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 5), per mancato riconoscimento della reputazione del marchio CROSSFIT.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi. Ricorda inoltre che i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5, sono cumulativi: identità o somiglianza dei segni, reputazione del marchio anteriore nell’Unione e rischio di indebito vantaggio o pregiudizio.
Valutazione dei segni e dei prodotti per i marchi CROSSFIT
Il Tribunale conferma che i prodotti e servizi a confronto sono in parte identici e in parte solo debolmente simili. Quanto ai segni, osserva che:
- l’elemento comune "cross" è percepito, nel contesto sportivo, come richiamo al cross-country o comunque a un’attività sportiva, e dunque ha distintività debole;
- il termine "fit" è facilmente inteso come riferimento al fitness;
- nel segno contestato CROSSWOD EQUIPMENT, l’elemento dominante è "crosswod", mentre "equipment" è descrittivo o non distintivo.
Sul piano visivo, fonetico e concettuale la somiglianza è ritenuta, nel migliore dei casi, bassa o media solo sotto il profilo fonetico. Di conseguenza, anche considerando l’eventuale distintività acquisita del marchio CROSSFIT, l’insieme degli elementi non consente di concludere per un rischio di confusione.
Valutazione del marchio CROSS
Per il marchio CROSS, il Tribunale rileva che il segno anteriore è formato da una sola parola dal carattere distintivo debole nel settore interessato. Il segno richiesto differisce per struttura, lunghezza, stilizzazione grafica e presenza di "wod" e di "equipment". Anche se i prodotti sono identici o molto simili, la somiglianza globale resta insufficiente per ritenere sussistente un rischio di confusione.
Reputazione del marchio CROSSFIT e articolo 8, paragrafo 5
Il Tribunale respinge anche la censura relativa alla reputazione. Richiama il criterio secondo cui la reputazione va provata con elementi che dimostrino che il marchio è noto a una parte significativa del pubblico interessato, tenuto conto, tra l’altro, di quota di mercato, intensità, durata ed estensione geografica dell’uso e investimenti pubblicitari.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta non è ritenuta sufficiente perché:
- il materiale online non dimostra di per sé la conoscenza del marchio da parte del pubblico rilevante nell’Unione;
- le relazioni di mercato non provano che l’impresa fosse percepita come operatore unico dietro tutte le affiliate;
- le dichiarazioni e gli estratti web attestano l’esistenza di palestre affiliate, ma non la reale portata dell’uso del marchio né l’effettiva notorietà presso il pubblico dell’Unione;
- i contratti di affiliazione non dimostrano l’entità dell’uso del marchio e anzi mostrano che le affiliate operano con segni composti che includono il termine "crossfit".
Poiché manca la prova della reputazione nel territorio rilevante, l’articolo 8, paragrafo 5, non può trovare applicazione.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di tenuta di un’udienza, che non si è svolta.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nei settori sportivo e fitness, termini come "cross" e "fit" possono avere valore evocativo o descrittivo, riducendo la capacità distintiva dei marchi che li contengono. In presenza di tale debole distintività, la sola condivisione di un elemento comune non basta a fondare il rischio di confusione se le differenze complessive dei segni sono significative. Inoltre, la reputazione del marchio anteriore deve essere provata in modo concreto e globale, non potendosi desumere automaticamente da attività commerciali o online di soggetti affiliati.
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