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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28133/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca, quale successore di una precedente società bancaria incorporata e poi rientrante in un'operazione di cessione di azienda/ramo d'azienda, aveva chiesto il rimborso di un credito IRPEG indicato nella dichiarazione dei redditi di un soggetto dante causa. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la pretesa era stata accolta in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e sostenendo che spettasse alla contribuente allegare e provare la fondatezza del credito, nonché il titolo e l'oggetto del credito e la documentazione dei versamenti, poiché la mancata produzione impediva all'Ufficio la verifica dell'esistenza del credito. L'Amministrazione ha invocato anche il regime di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, sostenendo l'assenza dei requisiti formali per rendere opponibile la cessione del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che, in caso di cessione d'azienda, i crediti relativi all'azienda ceduta si trasferiscono per effetto della disciplina dell'art. 2559 c.c., con opponibilità ai terzi secondo le formalità pubblicitarie del registro delle imprese, senza necessità di un autonomo e separato atto di cessione del singolo credito d'imposta e senza applicazione del regime speciale degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, che riguarda invece la cessione del credito quale oggetto del negozio. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti dalla disciplina speciale richiamata e che la titolarità del credito era già stata riconosciuta in un parallelo contenzioso definito con giudicato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che l'onere di allegare e provare la fondatezza del credito incomba sul contribuente; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "Cessione dei crediti di imposta"

    Disciplina la cessione dei crediti chiesti a rimborso e rinvia, per forma e notifica, agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923; la Corte precisa che tale regime opera solo quando la cessione del credito sia oggetto del negozio.

  • art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Riguarda i requisiti di forma e notifica della cessione del credito verso lo Stato; non si applica automaticamente alle cessioni di crediti che siano mero effetto della cessione d'azienda.

  • art. 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiama i requisiti formali e documentali della cessione opponibile all'Amministrazione; nel caso concreto la Corte esclude che la loro mancata allegazione impedisse il rimborso.

  • art. 2559 c.c.

    Nella cessione d'azienda i crediti relativi all'azienda ceduta si trasferiscono per legge e diventano efficaci verso i terzi dall'iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 26 d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481

    Richiamato come disciplina speciale della cessione di azienda bancaria, con specifici adempimenti di opponibilità; la CTR aveva accertato che tali adempimenti erano stati eseguiti.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il divieto o la disciplina speciale della cessione dei crediti d'imposta opera quando il trasferimento del credito è l'oggetto del negozio; non si estende ai casi in cui il trasferimento del credito sia un mero effetto legale di una diversa operazione, come la cessione d'azienda.
  • Nella cessione d'azienda, i crediti inerenti all'azienda ceduta si trasferiscono ex lege ai sensi dell'art. 2559 c.c.; ai fini dell'opponibilità ai terzi rilevano le formalità pubblicitarie previste dalla legge, non necessariamente gli adempimenti propri della cessione del singolo credito.
  • In presenza di una disciplina speciale per la cessione di aziende bancarie, l'Amministrazione non può pretendere la prova di adempimenti formali estranei al regime applicabile se la fattispecie concreta è regolata dal trasferimento aziendale e gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale risultano già assolti.
  • Non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito accerti, in fatto, che gli adempimenti rilevanti per l'opponibilità del trasferimento sono stati eseguiti e che la titolarità del credito è già stata riconosciuta in un giudizio parallelo coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiCessione del creditoAzienda
RamiTributiObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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