Regolamento (UE) 2016/1978
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva l’olio di girasole come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione della domanda presentata da ITAB e il supporto tecnico dell’EFSA. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche d’impiego richiamate nell’allegato I e nella relazione di riesame. Il regolamento aggiorna inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo l’olio di girasole nell’elenco delle sostanze approvate.
Approvazione dell’olio di girasole come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza di base "olio di girasole" (N. CAS 8001-21-6), qualificata come prodotto di qualità alimentare, approvata per gli usi fitosanitari valutati nella relazione di riesame della Commissione, in particolare come insetticida su alberi da frutto, viti, ortaggi e per il trattamento post-raccolta dei cereali immagazzinati, nonché come fungicida su ortaggi e viti. Si applica negli Stati membri dell’Unione in quanto regolamento direttamente applicabile; le condizioni specifiche di impiego richiamano le conclusioni della relazione di riesame SANTE/10875/2016, incluse le appendici I e II.
Approvazione dell’olio di girasole come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione approva l’olio di girasole come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nell’ambito della disciplina dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La misura segue la domanda presentata dall’ITAB il 4 settembre 2015, la valutazione tecnica dell’EFSA dell’11 aprile 2016 e la successiva relazione di riesame della Commissione, approdata al comitato permanente competente.
Presupposti dell’approvazione
La Commissione rileva che la documentazione del richiedente dimostra che l’olio di girasole soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Pur non essendo impiegato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è ritenuto utile in tale ambito, in particolare in un prodotto costituito dalla sostanza e da acqua; per tale ragione viene qualificato come sostanza di base. Dagli esami effettuati risulta inoltre che la sostanza, per gli impieghi esaminati e indicati nella relazione di riesame, soddisfa in generale le prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni e limiti di impiego
L’approvazione non è incondizionata: l’uso dell’olio di girasole deve avvenire nel rispetto delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di girasole, identificata con il numero SANTE/10875/2016, e in particolare delle appendici I e II. L’allegato I del regolamento qualifica la sostanza come olio di girasole di qualità alimentare, con numero CAS 8001-21-6, e fissa la data di approvazione al 2 dicembre 2016.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Nell’allegato II viene inserita nella parte C una nuova voce dedicata all’olio di girasole, con gli stessi elementi identificativi e con il richiamo alle medesime condizioni di impiego.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza di base
L’olio di girasole è approvato come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni stabilite nell’allegato I. La data di approvazione indicata è il 2 dicembre 2016.
Condizioni specifiche di impiego
L’olio di girasole deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche riportate nelle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di girasole (SANTE/10875/2016), in particolare nelle appendici I e II. La sostanza è indicata come di qualità alimentare.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante l’inserimento, nella parte C, di una nuova voce relativa all’olio di girasole, con i medesimi dati identificativi e le medesime condizioni specifiche di approvazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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