Cassazione Penale, Sentenza n. 40843/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione proposta nei confronti del giudice monocratico. Il ricorrente denunciava: (i) indebita manifestazione di convincimento da parte del giudice, per una frase pronunciata durante il procedimento ("qualcuno gliele avrà pur date le ricevute concordate"); (ii) revoca dei testi a discarico; (iii) assegnazione di un termine per memorie di soli tre giorni; (iv) un "colloquio appartato" tra il giudice, il pubblico ministero e la parte civile. Sosteneva che tali elementi dimostravano inimicizia e pregiudizio del giudice, giustificando l'accoglimento della ricusazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la frase contestata, estrapolata dal contesto e interpretata dal ricorrente come anticipazione di giudizio, non costituisce manifestazione indebita del convincimento e la valutazione della Corte di merito in proposito non è sindacabile in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà. Le altre doglianze (revoca dei testi, gestione dei tempi) rientrano nelle facoltà del giudice e non giustificano la ricusazione. Il presunto colloquio riservato è rimasto un sospetto non provato e quindi non valutabile. Inoltre, la memoria difensiva e la documentazione depositata dal ricorrente sono state ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 613 c.p.p. e non sono state considerate. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
La disposizione è stata applicata per dichiarare inammissibile la memoria difensiva e la documentazione depositata dal ricorrente, che quindi non sono state prese in considerazione ai fini della decisione.
Massime di principio
- Un'espressione isolata del giudice non costituisce automaticamente causa di ricusazione: va valutata nel contesto e richiede evidenza di manifesta ed inequivocabile anticipazione di giudizio.
- La gestione del processo da parte del giudice (revoca dei testi, fissazione dei termini per memorie, ecc.) rientra nelle prerogative giudiziarie e non vale di per sé a comprovare la parzialità, salvo che le modalità siano palesemente illogiche o contraddittorie.
- Accuse di colloqui riservati o di intese tra giudice e parti richiedono elementi probatori concreti; i meri sospetti sono insufficienti per giustificare la ricusazione.
- Documenti o memorie depositati tardivamente o in violazione di norme procedurali possono essere dichiarati inammissibili (art. 613 c.p.p.), per cui è cruciale rispettare termini e formalità per far valere nuove prove o argomentazioni.
- In sede di legittimità non è possibile sindacare valutazioni di merito correttamente motivate dalla Corte di merito, salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
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